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News e considerazioni sulla gestione e trasporto di merci pericolose orangeproject.it

martedì, novembre 25, 2008

Kit ADR

Riassumo qui di seguito un commento che ho ricevuto:

...... i nuovi equipaggiamenti di protezione che devono essere a bordo del veicolo secondo l’ADR 2009 sono abbastanza diversi da quelli richiesti dall’edizione 2007 (si richiede anche un badile, un copritombino, un secchiello in plastica per la raccolta).....
... i borsoni ADR in dotazione agli autisti in possesso di CPF risultano già stracolmi ....
Questa è una delle ragioni per cui gli autisti si mostrano molto riluttanti a prendere in consegna il noto borsone di cui diventano responsabili per i danni o gli ammanchi al materiale contenutovi.
L’altra ragione è che le cabine dei mezzi di ultima generazione dispongono di spazi molto limitati e non consentono di conservare a bordo le dette attrezzature.
Gli ingegneri che le hanno progettate hanno pensato proprio a tutto: dalle apparecchiature elettroniche più all’avanguardia ai tachigrafi digitali o ai sedili ergonomici.
Non hanno però considerato la necessità di spazi per accogliere a bordo le attrezzature, come un vano per gli estintori o un alloggiamento per l’ingombrante borsone.

Che ne pensate ?

giovedì, novembre 20, 2008

RIFLESSIONI SULLA SICUREZZA (4)

(segue)

La formazione degli addetti

Come affermato in un post precedente, lo speditore deve, non solo avvalersi delle competenze del suo consulente per la sicurezza, ma anche avvalersi di personale consapevole dei rischi e delle responsabilità e quindi informato e formato.

E non è quindi un caso che l’ADR dedichi il capitolo 1.3 alla formazione degli addetti (con esclusione dei conducenti per i quali si applicano le disposizioni del capitolo 8.2).

Oltre a ricordare che, secondo l’ADR, la formazione degli addetti, oltre ad essere obbligatoria, deve anche essere documentata, vale la pena di sottolineare che, quando si parla di addetti, si parla in realtà di un insieme di persone abbastanza variegato.
Infatti, come del resto chiarisce anche l’ADR, si tratta di tutte le persone impiegate presso gli operatori il cui campo di attività comprende il trasporto di merci pericolose.

Nel caso considerato (lo speditore) sono quindi comprese le persone che scelgono gli imballaggi, quelle che classificano le merci, quelle che preparano la documentazione, ma anche, ove appropriato, gli addetti agli acquisti ed alle vendite, i magazzinieri, ecc.

Da questo punto di vista va anche notato che l’ADR è un po’ carente, specialmente se si confrontano le sue disposizioni con quelle contenute in altre normative, come il Codice IMDG (trasporto marittimo) o le istruzioni tecniche dell’ICAO (trasporto aereo); in esse infatti i contenuti della formazione sono precisati ed articolati in relazione alle diverse mansioni (peraltro ben specificate).

Quello che è comunque importante rilevare è che, accanto ad una generica informazione sull’ADR, la formazione deve essere strettamente correlata alle mansioni degli addetti.

Né va dimenticato che l’adeguata formazione degli addetti rientra fra le prassi e procedure che devono essere oggetto di esame da parte del consulente per la sicurezza.


Conclusione

Quindi, in conclusione, solo una corretta classificazione delle merci, un adeguato imballaggio, ecc., in generale il rispetto delle disposizioni dell’ADR (che solo persone ben formate e l’attiva presenza di un consulente per la sicurezza sono in grado di assicurare), possono garantire una adeguata ed efficace azione di prevenzione (il punto dal quale siamo partiti).

martedì, novembre 18, 2008

RIFLESSIONI SULLA SICUREZZA (3)


(segue)


Il consulente per la sicurezza

Anche se la responsabilità formale (per il rispetto delle disposizioni ADR) è sempre del titolare dell’impresa (nel nostro caso: lo speditore), l’ADR prevede (sezione 1.8.3) che ogni operatore si avvalga di un consulente per la sicurezza con le funzioni di verificare l’osservanza delle disposizioni in materia di trasporto di merci pericolose, consigliare l’impresa e redigere una relazione annuale.

E, sul consulente per la sicurezza, vedo alcune questioni aperte.

Va da sé che il consulente, per svolgere efficacemente il suo ruolo, deve essere preparato. Ma, come è ben noto, l’ADR non contiene alcuna indicazione, a parte la necessità di superare un esame, sugli strumenti per garantire tale preparazione: in particolare niente è specificato per quanto riguarda la formazione.
E forse è giusto così, tenendo anche conto delle discussioni in corso (in termini molto più generali) sul riconoscimento dei titoli di studio.
Però, tenendo conto dei compiti del consulente, ogni consulente, al di là di quanto sia necessario per superare positivamente l’esame per ottenere il certificato di formazione professionale, dovrebbe sentire la responsabilità di essere sufficientemente preparato, di conoscere in dettaglio l’ADR, di essere in grado di fornire tutte le indicazioni necessarie per ottemperare all’ADR (e quindi per garantire la sicurezza del trasporto).
Non credo quindi che sia sufficiente partecipare ad un corso di due o tre giorni per potersi considerare “formati”(vedi anche il post “Di nuovo sulla formazione” del 22 marzo 2007): indubbiamente la partecipazione ad un corso è utile, specialmente per comprendere le basi dell’ADR e per sapere come consultarlo, ma certo un breve corso non può sostituire una attenta lettura del testo e una continua consultazione della letteratura e dei siti web (www.orangeproject.it) dove si approfondiscono aspetti specifici e di dettaglio.

Un aspetto finora poco considerato è poi quello dei rapporti fra il consulente per la sicurezza (per il trasporto) e gli altri responsabili in materia di sicurezza, di rifiuti, ecc.
A tale proposito vi segnalo che sul sito www.orangeproject.it sono già stati pubblicati alcuni articoli che illustrano il rapporto fra la normativa di sicurezza e quella sul trasporto di merci pericolose.

In termini di responsabilità, senza voler entrare in una discussione giuridico-legale, credo poi che sarebbe utile (vedi anche il post “Consulente per la sicurezza” del 5 aprile 2007) che le relative responsabilità (consulente e titolare dell’impresa) fossero ben definite nel contratto che definisce il rapporto fra consulente ed impresa.

Per concludere sul consulente: uno sguardo al futuro.
Con la nuova direttiva 2008/68/CE
(vedi anche http://www.orangeproject.it/whitepapers.aspx?id=6947 )
vengono abrogate le direttive 96/35/CE e 2000/18/CE relative al consulente per la sicurezza (e si farà quindi esclusivo riferimento a quanto contenuto nell’ADR): sarà allora necessario che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti provveda all’aggiornamento del DM 4/2000.

E, a proposito di futuro, io spero che un certo numero di giovani abbia colto l’opportunità di trovarsi un’occupazione come consulente e mi auguro che, a differenza di alcune persone ed organizzazioni già da tempo presenti in questo campo, abbia, accanto alla giusta esigenza di un ritorno economico, la consapevolezza di essere un vero responsabile della sicurezza preventiva.

(continua)

lunedì, novembre 17, 2008

RIFLESSIONI SULLA SICUREZZA (2)

(segue)

Responsabilità dello speditore (non del trasportatore)

Ogni normativa (come quindi anche l’ADR), per poter essere correttamente applicata, deve individuare il(i) destinatario(i) della norma stessa, individuare dunque chi è responsabile di che cosa.
E’ per questo che, a partire dall’edizione 2001, l’ADR contiene, al capitolo 1.4, la definizione degli obblighi di sicurezza (e quindi le responsabilità) per i diversi operatori nel campo del trasporto (dallo speditore al trasportatore, dal caricatore al gestore di cisterne).

Da un esame delle disposizioni contenute in questo capitolo risulta evidente che una parte significativa degli obblighi di sicurezza grava sullo speditore. Su di lui ricade infatti la responsabilità di classificare le merci pericolose, di utilizzare solo imballaggi e cisterne approvati ed adatti, di predisporre e fornire al trasportatore la necessaria documentazione.
Responsabilità alle quali si aggiungono spesso anche quelle dell’imballatore e del caricatore, qualora tali funzioni siano svolte direttamente dallo speditore.

Credo sia importante sottolineare questo aspetto perché talvolta (in particolare nel caso di trasporto di rifiuti) c’è la tendenza a “scaricare” alcune di queste responsabilità sul trasportatore. In realtà gli obblighi del trasportatore riguardano essenzialmente la verifica della funzionalità dei veicoli, della presenza a bordo della documentazione e degli equipaggiamenti previsti, e l’apposizione dei marchi e delle etichette di pericolo sui veicoli.

Sugli obblighi dello speditore e del trasportatore va comunque ricordato che, con l’edizione 2009 dell’ADR, le istruzioni scritte (modello unificato per tutte le merci pericolose) non dovranno essere più predisposte dallo speditore, ma dovranno essere consegnate ai conducenti dal trasportatore: ma questa è la logica conseguenza del fatto che ormai è un dato acquisito che, in caso di incidente, la gestione dell’incidente (al di là delle azioni immediate indicate nelle istruzioni scritte) è affidata alle squadre di emergenza e non al conducente.

Se dunque, in termini di prevenzione, il ruolo fondamentale del trasportatore (dei conducenti) è quello di evitare incidenti (di qui le disposizioni del capitolo 8.2 in materia di formazione dei conducenti e quelle relative ai dispositivi frenanti, limitatori di velocità, ecc., contenute nella parte 9 dell’ADR), è peraltro evidente che le prime fondamentali azioni di prevenzione (corretta classificazione, imballaggio appropriato, ecc.) ricadono sullo speditore.

Per questo lo speditore deve, non solo avvalersi delle competenze del suo consulente per la sicurezza, ma anche avvalersi di personale consapevole dei rischi e delle responsabilità e quindi informato e formato.

(continua)

venerdì, novembre 14, 2008

RIFLESSIONI SULLA SICUREZZA (1)

La sicurezza è prevenzione

Negli anni ’70 si affermò nel nostro paese la convinzione che per ottenere un elevato livello di sicurezza, per ridurre gli incidenti, per evitare danni alle persone e alle cose, fosse necessario, prima e più che garantire efficaci interventi di emergenza e riparatori, privilegiare l’aspetto della prevenzione.
Ed è infatti in quegli anni che furono varate norme fondamentali quali ad esempio:
a) la Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori) che, all’articolo 9, richiama il diritto dei lavoratori di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica
b) la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), con particolare riferimento agli articoli 20 (Attività di prevenzione), 21 (Organizzazione dei servizi di prevenzione), 22 (Presidi e servizi multizonali di prevenzione) e 23 (Delega per la istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro).
Norme che peraltro furono accompagnate da una attenzione ed un impegno diffuso per la prevenzione: dall’utilizzo delle 150 ore (che vide la collaborazione tra lavoratori, sindacati, scuole, università) alle iniziative della magistratura (i pretori del lavoro).

E ancor oggi (anche se, col passare degli anni, si sono modificate le norme, le istituzioni, le sensibilità, i comportamenti) credo si possa affermare che la prevenzione è lo strumento principe per garantire la sicurezza, ove per prevenzione si intende l'insieme di azioni finalizzate ad impedire o ridurre il verificarsi di eventi non desiderati, azioni quindi rivolte all'eliminazione o almeno alla riduzione dei rischi che possono generare dei danni.
Azioni che, per venir poste in essere, devono in genere essere rese obbligatorie e trovare dunque il loro fondamento nelle norme (che naturalmente devono essere elaborate sulla base delle conoscenze, delle esperienze e degli studi disponibili).

Non è dunque un caso se, anche nel campo del trasporto delle merci pericolose, la sicurezza viene spesso fatta coincidere (forse in modo un po’ troppo totalizzante) con il rispetto delle normative esistenti in materia (ad esempio con l’ADR, nel caso del trasporto stradale nel nostro continente).

Si può dunque partire da qui: la sicurezza (come prevenzione, come eliminazione/riduzione dei rischi) nel trasporto stradale di merci pericolose si ottiene (anche e in primo luogo) con il rispetto delle disposizioni ADR.

Un’affermazione che, non a caso, è confermata nel capitolo 1.4 “Obblighi di sicurezza degli operatori” dell’ADR, che al paragrafo 1.4.1.1 così recita:
1.4.1.1 Gli operatori del trasporto di merci pericolose devono prendere le appropriate misure, in relazione alla natura e dimensione dei pericoli prevedibili, al fine di evitare danneggiamenti o ferite e, se il caso, di minimizzare i loro effetti. Essi devono, in ogni caso, rispettare le disposizioni dell'ADR per quanto li concerne.

(continua)

mercoledì, novembre 05, 2008

PREGHIERA

Scusate se mi ripeto, ma devo ancora una volta invitarvi a non utilizzare i commenti ai post per pormi richieste, quesiti, ecc.(se proprio non ci riuscite almeno aggiungete il vostro indirizzo e-mail !)
Quindi, per favore, utilizzate i commenti solo, appunto, per i vostri commenti.
Per tutto il resto utilizzate "Inviaci una mail".
Grazie