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News e considerazioni sulla gestione e trasporto di merci pericolose orangeproject.it

mercoledì, aprile 23, 2008

TRASPORTO ESPLOSIVI

Sulla Gazzetta ufficiale di ieri 22 aprile è stato pubblicato il Decreto 8 aprile 2008 che sostituisce il decreto 15 agosto 2005 in materia di impiego e trasporto di esplosivi.

E, nei considerata che precedono il testo, ho notato una cosa che mi era sfuggita (in realtà in genere cerco di evitare di leggere i considerata) nei precedenti decreti, vale a dire il riferimento agli accordi internazionali in materia di trasporto delle merci pericolose.
Quello che mi ha colpito è il fatto che, fra questi accordi, si cita l’ADNR !
Il Ministero dell’Interno ha quindi anticipato di anni il Ministero dei Trasporti e la stessa Unione Europea, che ancora non hanno reso obbligatorio per i trasporti nazionali l’accordo europeo sul trasporto di merci pericolose per vie navigabili interne. Peccato però che faccia riferimento, invece che all’ADN (entrato in vigore giusto due mesi fa, ma per i trasporti internazionali), all’ADNR, che è il regolamento (valido per Francia, Germania, ecc) per il trasporto di merci pericolose sul Reno (non quello emiliano!).

Comunque ho ovviamente letto anche il testo dei decreti in questione.
Risultano confermate disposizioni quali: il trasporto degli esplosivi e' sempre effettuato con mezzi idonei, chiusi, non telonati, muniti di idonei apparati di telecomunicazioni, nonche' di idoneo sistema di teleallarme o telesorveglianza collegato con un istituto di vigilanza privata in grado di assicurare il costante monitoraggio degli spostamenti del mezzo, la costante ricezione di eventuali allarmi, nonche', anche mediante accordi con altri Istituti di vigilanza privata autorizzati ad operare nel territorio da attraversare, l'immediato intervento in caso di necessita'.
Ma c’è una novità.
Col nuovo decreto si richiede infatti che sul tetto del veicolo sia riportato il numero di targa del veicolo stesso, con caratteri di misura tale da consentirne l'agevole localizzazione aerea, oltre ai simboli che siano stabiliti dalle altre normative internazionali per il trasporto di materie esplodenti.

E comunque “consoliamoci” col fatto che tuttora il limite di velocità per il trasporto di esplosivi è di 50 (30 nei centri abitati) km/h

lunedì, aprile 14, 2008

MOTOCICLI

Come è noto, la direttiva 94/55/CE, recepita con il D.M. 4 settembre 1996 , e con la quale l’ADR diviene il riferimento obbligatorio anche per i trasporti nazionali, si applica ai veicoli, così definiti: ogni veicolo a motore, completo o incompleto, destinato a circolare su strada, il quale abbia almeno quattro ruote e una velocità massima di progetto superiore a 25 km l'ora.
L’ADR non è quindi applicabile ai motocicli.

Può essere interessante notare però che, nel Regno Unito, si ritiene invece che si debba procedere in tal senso (facendo riferimento al fatto che l’Accordo ADR, secondo l’UNECE, si applica anche ai motocicli....anche se non si sa come).






In particolare si ritiene che l’utilizzo dei motocicli sia utile nei casi in cui si deve garantire una rapida consegna, come nel caso di campioni diagnostici spediti per uso diagnostico e clinico.

Qualcuna/o (magari dopo un’ora trascorsa nel traffico impazzito) si è mai posta/o il problema in Italia ?







E che dire allora del possibile utilizzo di tricicli ?

giovedì, aprile 03, 2008

ISPEZIONE TECNICA DEI VEICOLI

Devo dire che stamani sono rimasto basito quando mi è stato chiesto se è vero che un veicolo EXII o EXIII o FL o OX o AT (insomma i veicoli speciali ADR) può circolare anche dopo un anno dall’ultima ispezione tecnica annuale (sezione 9.1.2 dell’ADR) a condizione che sia stata comunque fatta la prenotazione per l’ispezione tecnica.
Poi mi hanno spiegato che questo è normale (cioè che la scadenza può essere superata se si ha la ricevuta di prenotazione) per i normali veicoli.

Cosa dire ?
Una necessaria difesa dalla lentezza della Pubblica Amministrazione ? La fantasia al potere ? L’italico genio dell’interpretazione che può permettere di sostenere quello che non è scritto nella norma ?

Comunque un consiglio: con la sola ricevuta di prenotazione per l’ispezione tecnica eviterei di varcare i confini nazionali !