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martedì, ottobre 25, 2005

Condizionamenti al ricondizionamento

Mi è stato chiesto cosa deve fare in Italia un ricondizionatore di imballaggi per essere in regola.

Bella domanda!

Ne avevamo già discusso a Marzo a Milano (e qui, nel blog, nella sezione “Multimedia” trovate il relativo “Slideshow”).

Certo, da allora c’è stata una novità rilevante: la pubblicazione del DPR 134/2005 (applicazione del Codice IMDG ai trasporti marittimi nazionali).

E in tale DPR, all’articolo 33, si stabilisce una procedura.

Chi intenda ricondizionare imballaggi deve presentare istanza all’organismo autorizzato, allegando:

  • elenco tipologie di imballaggi da ricondizionare
  • modalità delle operazioni di ricondizionamento
  • autocertificazione delle capacità tecniche necessarie

E gli organismi autorizzati? Quelli già autorizzati (come Ist.Sper. FS, RINA, ecc.) per l’omologazione degli imballaggi possono, fino a luglio 2007, rilasciare il certificato di approvazione al ricondizionamento.

Il problema è che il DPR in questione si applica al trasporto marittimo; per il trasporto stradale si applica, come discutemmo a Milano, il Decreto 6 giugno 2004 del Ministero Infrastrutture e Trasporti, che peraltro non è chiarissimo sul ricondizionamento (la competenza è dei CPA, altri organismi non sono previsti, non è definita la procedura per il ricondizionamento).

Fermo restando che è assurdo prevedere diverse autorizzazioni per i diversi modi di trasporto, si resta in attesa di “opportune” decisioni da parte del Ministero (che peraltro è già stato sollecitato a prendere le necessarie iniziative).

giovedì, ottobre 20, 2005

Da lettori a legislatori

Portando avanti la discussione sul post “E chi lo dice che è pericolosa ?”, soprattutto in materia di rifiuti, mi è venuta in mente, per una “strana” associazione, quest’altra domanda: “E se fosse la normativa ad essere pericolosa?”

In realtà il tutto è nato perché, preparando del materiale per un seminario, mi sono di nuovo imbattuto sul limite di velocità per il trasporto dei fuochi pirotecnici (50 km/h in autostrada e 30 nei centri abitati).

Allora, prendendo spunto anche dall’altro post “Partecipare o subire?”, perché non fare un bell’elenco delle norme da modificare, proponendo anche un testo alternativo, o, addirittura, da eliminare?

lunedì, ottobre 17, 2005

Partecipare o subire?

La normativa sul trasporto di merci pericolose viene preparata (e aggiornata ogni due anni) a livello internazionale. Le decisioni sono prese dalle delegazioni nazionali, ma alle riunioni partecipano (intervenendo e contribuendo ad orientare le scelte) le associazioni internazionali ed europee interessate (dell’industria chimica, dei trasportatori, dei fabbricanti di veicoli, ecc. ecc.).

Ad esse corrispondono nella maggior parte dei casi analoghe associazioni italiane: come mai alle riunioni internazionali non c’è quasi mai un/una rappresentante delle associazioni italiane?

E ... ancora ... come mai alla delegazione italiana non arrivano (salvo poche lodevoli eccezioni) commenti, valutazioni, proposte da sostenere, per salvaguardare eventuali, legittimi, interessi nazionali?

lunedì, ottobre 10, 2005

E se ... (sognando) ?

Tutte le volte (cioè spesso) che ho davanti i volumi dell’ADR, o del RID, o del Codice IMDG, ecc., mi viene da pensare “Ma se io fossi uno speditore o un trasportatore.... come me la caverei?”.

Non voglio le vostre risposte (alcune, le più cattive, me le immagino già!).

Per quanto mi riguarda, da una parte coltivo il sogno di dare una bella sforbiciata a tutte quelle pagine (qualche idea da dove cominciare?), dall’altra mi chiedo se non si dovrebbe rafforzare il ruolo del consulente per la sicurezza, trasformando il ruolo di consulente in quello di un vero e proprio responsabile (vedi esperto qualificato per la protezione dalle radiazioni ionizzanti).