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News e considerazioni sulla gestione e trasporto di merci pericolose orangeproject.it

giovedì, giugno 28, 2007

ANCORA SUI RIFIUTI

Continuo a ricevere commenti e quesiti sul trasporto dei rifiuti.
Per questo vorrei fare due precisazioni:

1) E’ vero che i criteri di classificazione della normativa trasporto sono diversi da quelli usati nella normativa sui rifiuti: però qualche legame c’è.
Infatti la normativa sui rifiuti, per definire quelli pericolosi (quelli con l’asterisco), fa riferimento alle Direttive sulle sostanze e sui preparati pericolosi; ma anche l’ADR, per quanto riguarda tossicità, corrosività e presenza di inquinanti ambientali nelle miscele (tra le quali, per il trasporto, sono compresi i rifiuti) vi fa riferimento (vedi paragrafi 2.2.61.1.14, 2.2.8.1.9, 2.2.9.1.10 dell’ADR).
A questo proposito, se può aiutare, metto a disposizione alcune mie diapositive preparate per un seminario sui rifiuti.

2) La classificazione delle merci pericolose (e quindi anche dei rifiuti classificati come tali) è compito dello speditore (vedi paragrafo 1.4.2.1.1, lettera a), non del trasportatore !
Resta fermo che lo speditore può ricorrere al servizio di altri operatori, ma in tal caso sarebbe bene che lo scarico di responsabilità fosse chiarito in un contratto scritto.
E comunque chi ha l’incarico di classificare le merci (i rifiuti), preparare gli imballaggi, fornire la documentazione necessaria al trasportatore, ecc. (cioè lo speditore) deve avere il consulente per la sicurezza (fatte salve le esenzioni previste in 1.1.3.6 e 3.4)

venerdì, giugno 15, 2007

PING PONG FRA TRASPORTO E REACH

Talvolta ho avuto (e continuo ad avere) la sgradevole sensazione che l’evoluzione della normativa in materia di merci pericolose non sia indirizzata nel senso giusto.
E le perplessità raggiungono sempre un picco quando si tratta del trasporto aereo.
Due esempi:

1) Come scritto anche sul blog http://tramerper.blogspot.com/ non capisco l’accanita resistenza del piccolo gruppo di esperti, il Dangerous Goods Panel (DGP) dell’ICAO, responsabile dell’aggiornamento delle Technical Instructions, di fronte alle proposte di una maggiore armonizzazione con le Raccomandazioni ONU (e quindi con le altre modalità di trasporto)

2) Nell’ultima riunione del DGP (vedi la Newsletter 61 di Orange Project in http://www.orangeproject.it) ci si è posti il problema ….. se considerare merci pericolose le palline da ping-pong e, più in generale, le palline, palle e palloni (contenenti ovviamente gas in pressione) utilizzati nei vari sport !













Ma, per non fermarsi al trasporto aereo, più in generale credo che ci si dovrebbe concentrare su due aspetti:

a) nell’attesa (forse lunghissima) di un possibile Convenzione Mondiale, richiedere agli esperti che partecipano alle riunioni di evitare per quanto possibile (anche rinunciando a qualche proposta pur ragionevole) di introdurre nelle regolamentazioni modali differenziazioni (anche editoriali) rispetto alle raccomandazioni ONU

b) concentrarsi sulle merci, anzi, sulle materie che, per caratteristiche e, soprattutto, per quantità, possono essere associate ad un rischio significativo.


Purtroppo mi sembra che l’evoluzione normativa, anche al di fuori del trasporto, non stia prendendo questa strada.

E mi riferisco al Regolamento REACH, che prevede:
- la valutazione di decine di migliaia di sostanze
- la (ri)classificazione e l’etichettatura di migliaia di sostanze pericolose
- la classificazione e l’etichettatura di un numero imprecisato di miscele e di articoli contenenti sostanze pericolose
- la definizione di un numero imprecisabile di scenari di esposizione

Verrebbe quasi voglia di dire (come Villaggio per la “Corazzata Potemkin”): ma è una boiata pazzesca !











Tornando al serio, spero che almeno un baluardo regga: vale a dire che si tenga ben fermo quanto stabilito al paragrafo 1.1.3.1 di ADR/RID/ADN:

Le disposizioni dell’ADR/RID/ADN non si applicano:
….
b) ai trasporti di macchinari o dispositivi non specificati dall’ADR/RID/ADN e che possono contenere merci pericolose al loro interno …….