ANCORA SUI RIFIUTI
Continuo a ricevere commenti e quesiti sul trasporto dei rifiuti.
Per questo vorrei fare due precisazioni:
1) E’ vero che i criteri di classificazione della normativa trasporto sono diversi da quelli usati nella normativa sui rifiuti: però qualche legame c’è.
Infatti la normativa sui rifiuti, per definire quelli pericolosi (quelli con l’asterisco), fa riferimento alle Direttive sulle sostanze e sui preparati pericolosi; ma anche l’ADR, per quanto riguarda tossicità, corrosività e presenza di inquinanti ambientali nelle miscele (tra le quali, per il trasporto, sono compresi i rifiuti) vi fa riferimento (vedi paragrafi 2.2.61.1.14, 2.2.8.1.9, 2.2.9.1.10 dell’ADR).
A questo proposito, se può aiutare, metto a disposizione alcune mie diapositive preparate per un seminario sui rifiuti.
2) La classificazione delle merci pericolose (e quindi anche dei rifiuti classificati come tali) è compito dello speditore (vedi paragrafo 1.4.2.1.1, lettera a), non del trasportatore !
Resta fermo che lo speditore può ricorrere al servizio di altri operatori, ma in tal caso sarebbe bene che lo scarico di responsabilità fosse chiarito in un contratto scritto.
E comunque chi ha l’incarico di classificare le merci (i rifiuti), preparare gli imballaggi, fornire la documentazione necessaria al trasportatore, ecc. (cioè lo speditore) deve avere il consulente per la sicurezza (fatte salve le esenzioni previste in 1.1.3.6 e 3.4)
Per questo vorrei fare due precisazioni:
1) E’ vero che i criteri di classificazione della normativa trasporto sono diversi da quelli usati nella normativa sui rifiuti: però qualche legame c’è.
Infatti la normativa sui rifiuti, per definire quelli pericolosi (quelli con l’asterisco), fa riferimento alle Direttive sulle sostanze e sui preparati pericolosi; ma anche l’ADR, per quanto riguarda tossicità, corrosività e presenza di inquinanti ambientali nelle miscele (tra le quali, per il trasporto, sono compresi i rifiuti) vi fa riferimento (vedi paragrafi 2.2.61.1.14, 2.2.8.1.9, 2.2.9.1.10 dell’ADR).
A questo proposito, se può aiutare, metto a disposizione alcune mie diapositive preparate per un seminario sui rifiuti.
2) La classificazione delle merci pericolose (e quindi anche dei rifiuti classificati come tali) è compito dello speditore (vedi paragrafo 1.4.2.1.1, lettera a), non del trasportatore !
Resta fermo che lo speditore può ricorrere al servizio di altri operatori, ma in tal caso sarebbe bene che lo scarico di responsabilità fosse chiarito in un contratto scritto.
E comunque chi ha l’incarico di classificare le merci (i rifiuti), preparare gli imballaggi, fornire la documentazione necessaria al trasportatore, ecc. (cioè lo speditore) deve avere il consulente per la sicurezza (fatte salve le esenzioni previste in 1.1.3.6 e 3.4)
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