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giovedì, aprile 05, 2007

CONSULENTE PER LA SICUREZZA

Se interpreto correttamente l’ADR, il consulente per la sicurezza ha i seguenti compiti:

1. Verificare:

- le procedure per una corretta identificazione delle merci pericolose

- l’adeguatezza dei veicoli

- le attrezzature a disposizione per il carico, il trasporto e lo scarico

- l’adeguata formazione degli addetti e la tenuta della relativa
documentazione

- la disponibilità di procedure e istruzioni per lo svolgimento del lavoro

- l’introduzione di misure atte ad accrescere la consapevolezza dei rischi

- le procedure per garantire che la documentazione e le
attrezzature a bordo dei veicoli siano in regola

- le procedure per garantire che il carico e lo scarico siano effettuati in
conformità con la normativa

- l’attuazione delle procedure di emergenza in caso di incidente e la
predisposizione di procedure atte ad evitarne il ripetersi

- i contratti di subappalto

- l’esistenza del piano di sicurezza

e, in generale, monitorare la conformità con la normativa


2. Analizzare e predisporre un rapporto sugli eventi incidentali


3. Predisporre una relazione annuale


PER QUELLO CHE VI RISULTA, TUTTO CIO' E' PRESENTE NEI CONTRATTI CHE LE AZIENDE FANNO CON I CONSULENTI ?

9 Commenti:

Anonymous Anonimo ha detto...

Sono un consulente esterno: stipulare un contratto con l'azienda facendo riferimento all'incarico da consulente ai sensi del D.Lgs. 4 febbraio 2000 n. 40 non dovrebbe essere sufficiente a coprire tutti i punti indicati, senza esplicitarli tutti?

Sul contratto, a questo punto, basterebbe solo esplicitare le prestazioni aggiuntive, come ad esempio la somministrazione della formazione (la sola verifica di formazione è obbligo del consulente ai sensi del D.Lgs.40/2000)?

20 aprile, 2007 10:57  
Anonymous Anonimo ha detto...

Mi associo a quanto detto dal consulente esterno precedente. Mi pare utile invece definire con precisione nel contratto compiti e competenze dell'accadimento di incidente (obiettivo: relazione) in quanto, operando all'esterno, è altamente improbabile che si venga a conoscenza di un tale evento (salvo casi clamorosi). Infatti il d. lgs. 40/2000 non prevede in maniera esplicita che il capo dell'impresa informi il Consulente, dando altresì a quest'ultimo un obbligo sanzionato.

20 aprile, 2007 17:18  
Anonymous Anonimo ha detto...

Mi associo anche io con quanto detto in precedenza dai miei colleghi sopratutto per cio che riguarda il problema "informazioni" in caso di sinistro!

23 aprile, 2007 09:15  
Anonymous Anonimo ha detto...

Domanda provocatoria: Dove sta scritto che il Consulente debba essere maggiorenne ?

23 aprile, 2007 11:40  
Anonymous Anonimo ha detto...

Penso che la questione dell'informazione in caso di "incidente" - sollevata dai colleghi precedenti - possa essere risolta con una semplice dichiarazione sottoscritta dal "Capo dell'impresa" con cui quest'ultimo si assume l'impegno di comunicare al Consulente-DGSA, entro un certo termine e con modalità prestabilite (fax, mail, ecc.), qualsiasi incidente che abbia coinvolto merci pericolose. Il Consulente deciderà, sotto la propria responsabilità, quali iniziative prendere e se redigere o meno la relazione d'incidente. Ovviamente, tale dichiarazione dovrebbe fare esplicito riferimento o essere allegata al contratto con cui viene affidato l'incarico che, sempre secondo me, deve comprendere la descrizione di tutti i servizi di cui è prevista la fornitura con le relative modalità di erogazione (e con l'evidenza delle "esclusioni").
Per la questione del "maggiorenne", penso che un eventuale limite (da verificare) possa discendere soltanto dalla normativa vigente in Italia per i "concorsi pubblici" che, come noto, viene applicata anche nel caso degli esami di abilitazione del Consulente-DGSA.

27 aprile, 2007 19:47  
Anonymous Anonimo ha detto...

E perché non dire che le aziende nemmeno informano il consulente di particolari materie/rifiuti che mandano in ADR? Io mi ritrovo a prendere in mano i formulari del 2006 per il mud e vedo che alcuni sono segnati "ADR" (timbrino della denominazione fatto dal trasportatore ovviamente, mica dal produttore!!!). Ma quando per fare la relazione al 31/12 ho chiesto quali altri rifiuti oltre a quelli di mia conoscenza fossero usciti in ADR ovviamente mi è stato risposto "nessuno"!

03 maggio, 2007 16:01  
Blogger Ruggero il normanno ha detto...

Sono un funzionario della motorizzazione. Sapete che un imprenditore "buontempone" potrebbe spedirmi la comunicazione con la fotocopia del cerificato senza che l'interessato ne sappia nulla? Non sarebbe il caso di introdurre l'obbligo della firma per accettazione? E magari trasmettere anche una copia del contratto di consulenza?

26 maggio, 2007 12:21  
Anonymous Anonimo ha detto...

Commento a quanto detto da Ruggero il Normanno

Per evitare indebiti usi ho adottato la prassi di stampare la copia del certificato su carta "filigranata" Word on "Ad uso esclusivo di ...".

Colgo l'occasione della augusta presenza di un funzionario per "stimolare" qualche intervento sui "controlli" dell'ente pubblico (sono fattibili ? -> l'impressione è che tutte le comunicazioni fatte siano solo l'ennesimo atto burocratico che si traduce in un cumulo di carte...). Rinnovo quinquennale - una domanda sorge spontanea: non essendo previsto l'invio del nuovo certificato all'ente di controllo, lo stesso è in grado (se ne avesse tempo e voglia) di verificare se il consulente è ancora abilitato ?

FP

05 giugno, 2007 16:03  
Anonymous Anonimo ha detto...

e quanto si conclude un rapporto di consulenza, cosa bisogna comunicare all'Ente che ha ricevuto la nomina? E' necessario il ritiro della nomina sottoscritta dal capo dell'impresa o è sufficiente una comunicazione del Consulente ADR?

Giubi

19 luglio, 2007 13:11  

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