ANCORA SUL CFP
Nei commenti al post “INVENTARE IL LAVORO” si ipotizza che il certificato di consulente ADR possa valere anche come CFP base per autisti.
A tal proposito vorrei farvi riflettere sulla formazione richiesta per un consulente per la sicurezza (CS) e per un conducente di veicoli (CV), nel caso di un’azienda che effettua trasporti di prodotti petroliferi in cisterna.
Il CV deve frequentare 2 corsi (uno di base e uno per cisterne) con contenuti e durata specificata; per il CS è previsto solo un generico obbligo di formazione.
Il CV deve essere preparato sulle materie pericolose diverse dai prodotti petroliferi; il CS no.
Il CV non può consultare l’ADR durante l’esame; il CS sì.
Il CV deve rispondere a 25 (base) + 15 (cisterne) domande; il CS a 20 domande + studio del caso.
Il CV deve fare esercitazioni pratiche; il CS no.
Verrebbe quasi voglia di dire che gli autisti ne sanno più dei consulenti (anche se, come dice l’ultimo commento al post “QUIZ PER CFP”, sui corsi ed esami per conducenti ci sarebbe molto da rivedere) !
A tal proposito vorrei farvi riflettere sulla formazione richiesta per un consulente per la sicurezza (CS) e per un conducente di veicoli (CV), nel caso di un’azienda che effettua trasporti di prodotti petroliferi in cisterna.
Il CV deve frequentare 2 corsi (uno di base e uno per cisterne) con contenuti e durata specificata; per il CS è previsto solo un generico obbligo di formazione.
Il CV deve essere preparato sulle materie pericolose diverse dai prodotti petroliferi; il CS no.
Il CV non può consultare l’ADR durante l’esame; il CS sì.
Il CV deve rispondere a 25 (base) + 15 (cisterne) domande; il CS a 20 domande + studio del caso.
Il CV deve fare esercitazioni pratiche; il CS no.
Verrebbe quasi voglia di dire che gli autisti ne sanno più dei consulenti (anche se, come dice l’ultimo commento al post “QUIZ PER CFP”, sui corsi ed esami per conducenti ci sarebbe molto da rivedere) !
5 Commenti:
Certo in base al numero di quiz e di corsi obbligatori, l'autista ha apparentemnte un carico formativo obbligatorio più pesante rispetto al consulente, bisogna però vedere se il livello dei quiz è lo stesso...ma in ogni caso considerato che il consulente ha l'obbligo di analizzare le prassi e procedure operative di tutto il complesso delle disposizioni ADR per una data azienda e conseguentemente dare le raccomandazioni, tramite la relazione annuale, per non solo adempiere alle disposizioni di legge ma anche perchè questo sia fatto in modo ottimale, ciò di fatto presuppone una preparazione reale nettamente superiore.
Osservo un'altra "incongruenza" a proposito della formazione.
Il DM 06/10/2006 al comma 2 dell'art. 5 richiede che il docente per CFP conducenti deve essere in possesso del Certificato di Formazione Consulente corrispondente alla docenza erogata.
Ora, i Corsi per conducenti sono delle seguenti tipologie:
1) Base
2) Cisterne
3) Classe 1 (Esplosivi)
4) Classe 7 (Radioattivi)
Le "Abilitazioni" per il Consulente sono invece:
1) Classe 1 (Esplosivi)
2) Classe 2 (Gas)
3) Classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 e 9
4) Prodotti UN 1202, 1203 e 1223
5) Classe 7 (Radioattivi)
Come si coniugano ?
FP
A proposito dell’affermazione: “Il CV non può consultare l’ADR durante l’esame; il CS sì.” mi permetto un’osservazione ”cattiva”. Teoricamente il Consulente può consultare solo l’ADR/RID e non testi commentati, ma i controlli durante l’esame sono quasi inesistenti (esperienze riferite in più sedi d’esame). Pertanto è possibile inserire commenti e/o dispense nel materiale in consultazione ed operare facendo finta di niente. Non per niente uno dei testi ADR più diffusi (senza fare pubblicità) è a fogli mobili. Più o meno come nei compiti d’esame delle maturità, senza nemmeno aver bisogno del “videofonino” e/o di commissari compiacenti. Una bella soluzione teorica sarebbe quella di dotare i candidati di una copia ufficiale (a cranio) da parte della commissione delle norme di rfierimento. Sarebbe una "bestemmia" ?
FP
Mi sembra che il paragone sia un po' semplicistico.
L'unica vera "mancanza" per quanto riguarda i consulenti rispetto ai conducenti è il corso stesso, non obbligatorio per i consulenti; inoltre il consulente potrebbe non essere a conoscenza di alcuni argomenti trattati nel corso, cioè le procedure di primo soccorso, che, nel corso conducenti, devono essere trattati da un medico.
Sull'esame: al rilascio, il CV deve rispondere a 25 domande base + 15 cisterna, ma a risposta singola, mentre quelle per i consulenti sono a risposta multipla. Inoltre per avere l'abilitazione ai prodotti petroliferi in cisterna, il CS deve rispondere a ben più di 20 domande, infatti: 20 base, 10 prodotti petroliferi e 10 modalità stradale. Totale: 40 domande, ben più di quelle del CV (ed è più che giusto che sia così).
Poi c'è lo studio del caso, a mio avviso la vera difficoltà dell'esame da consulente, che ovviamente nell'esame da CV non è previsto.
Esercitazioni pratiche: sarebbe come chiedere ad uno studente di ingegneria di fare le prove di spegnimento di incendi da combustibili durante il corso di laurea. A che scopo? Meglio parlare di procedure di spegnimento o della quantità e tipologia di presidi antincendio, così da poter applicare la norma ai vari casi in cui ci si potrà trovare nel corso della professione. In soldoni, l'autista è sicuramente soggetto a rischio incendio, il consulente no. Per lo stesso motivo ritengo che anche le informazioni di primo soccorso di cui sopra siano superflue per un CS.
La possibilità di consultazione della normativa ADR durante gli esami credo che rispecchi abbastanza fedelmente la situazione reale ossia: nella vita di tutti i giorni il consulente consulta la normativa (950 pagine non sono uno scherzo), mentre l'autista no. Credo che nessuno di noi conosca un conducente che giri con la normativa ADR sul sedile del passeggero, a meno che non sia lui stesso un consulente ADR.
Meglio sintetizzare le informazioni da fornire al CV in modo che siano effettivamente fruibili, piuttosto che gravarli di una marea di informazioni che, nella loro professione, potrebbero risultare inutili o addirittura creare confusione.
Ultimo punto: versione della normativa consultabile durante l'esame. Effettivamente all'esame si vedono molte versioni diverse dell'ADR, ma nessuno tranne me, quando ho fatto l'esame, usava la gazzetta ufficiale. Devo dire, tuttavia, che malgrado la versione G.U. sia, appunto, quella ufficiale, ha anche dei piccoli errori, che versioni a fogli mobili non hanno (o almeno vengono corrette con aggiornamenti periodici). Vi invito a verificare la tabella del carico in comune (nella traduzione deve essere scappato un copia/incolla di word-processor in fase di traduzione, in quanto le note alla tabella sono quelle riferite alla tabella di compatibilità delle divisioni degli esplosivi) o ad alcuni errori di traduzione (ad esempio un "può" con un "deve" nei perossidi che mi è costato un errore in un quiz all'esame).
Non per questo ovviamente abbandono la mia gazzetta ufficiale, ma sarebbe auspicabile comunque una maggiore attenzione in fase di traduzione.
Mi scuso per il commento torrenziale.
Condivido le analisi dei miei predecessori ma non tutte le conclusioni.
D'accordissimo sull'incongruenza riconducibile al D.M. 06/11/2006 sull'accreditamento dei docenti per i corsi CFP ADR per conducenti di veicoli. Ma fosse solo quella! Penso che la capacità di complicazione dimostrata nel settore dal Ministero (ed ora anche dai SIIT e UMC) e dalle associazioni di categoria che lo "ispirano" sui CFP, abbia raggiunto vette difficilmente superabili.
Sulla questione delle "versioni a fogli mobili" dell'ADR penso che debba essere chiarito una volta per tutte che le norme rimangono tali anche in presenza di errori nel testo: non sta a noi modificarle, possiamo solo azionarci per segnalarlo e per farle modificare a chi di dovere: provate ad andare davanti ad un giudice con una norma "variabile" (corretta da chi?)!
Infatti, l'ONU prevede lo strumento del Corrigendum ufficiale e la stessa cosa vale anche per la sua traduzione che, però, ha scarsissime speranze di essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
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