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martedì, novembre 28, 2006

SEGNALAZIONE ARANCIO

Con l’ADR 2007 si introduce un ulteriore prescrizione per i pannelli di color arancio (che devono essere apposti sulle unità di trasporto con merci pericolose): devono essere resistenti alle intemperie e non devono staccarsi dopo un incendio di 15 minuti. Però, per i pannelli contenenti il numero di identificazione del pericolo ed il numero ONU, la resistenza al fuoco non è richiesta (infatti possono essere sostituiti da un foglio autoadesivo o da una pittura).
Qualcuna/o farà questa verifica ?

E, già che ci siamo, siete sicure/i che i numeri e le linee in nero abbiano uno spessore di 15 mm ± 10% e che le coordinate tricromatriche e i fattori di luminanza, ecc. rispondano ai criteri della nota al paragrafo 5.3.2.2.1 ?

Potete usare quanto sopra anche come un test per verificare il grado di conoscenza di ADR 2005 e ADR 2007

1 Commenti:

Anonymous Anonimo ha detto...

Scambio di opinioni.

Anonymous FP


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QUESITO:

Gentile Yyyy,
Le scrivo per chiedere un chiarimento in merito alla normativa a.d.r..
La nostra ditta effettua il trasporto di tank container, essi all'arrivo sono dotati di pannelli autoadesivi e numeri che, talvolta sono adesivi e talvolta sono scritti con pennarello nero (indelebile).
La normativa a.d.r. al punto 5.3.2.1.5 asserisce che questi sono ammessi a condizione che il materiale utilizzato sia resistente alle intemperie e garantisca una segnalazione durevole.
Ieri un trasportatore di nostra conoscenza è stato sanzionato (con ritiro del mezzo e decurtazione di 10 punti dalla patente) perchè secondo la polizia stradale i pannelli scritti con il pennarello non andavano bene. Vorrei sapere se Le è mai capitato un caso simile o se non esistono sentenze in merito che possano chiarire la modalità di trasporto da applicare. La ringrazio anticipatamente e porgo cordiali saluti.
Zzzz

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RISPOSTA:

Gentilissima Zzzz

Purtroppo non ho elementi di riscontro esterni (sentenze, pareri, ecc.) che suffraghino la correttezza della contestazione.

Quanto da Lei descritto in ordine alle caratteristiche del “pannello di pericolo” è corretto (finalmente un “bravo” consulente che cita i punti della norma…); l’unica osservazione (di lana caprina, a dir il vero) che mi permetto di segnalare è la seguente.

L’ultima frase del punto 5.3.2.1.5 consente di derogare alla sola resistenza al fuoco, rendendo ammissibile l’applicazione di un autoadesivo ovvero utilizzando pittura o metodo equivalente (e mi pare che quanto da Lei detto sia coerente), MA NON consente deroghe in ordine alle caratteristiche dimensionali delle cifre. Credo che possa condividere che con un pennarello non si possa agevolmente scrivere “il numero di pericolo ed il numero ONU di 100 mm di altezza e 15 mm di spessore” come recita la prima parte del punto 5.3.2.2.2 (non derogabile); peraltro le misure citate sono precise e non dei “valori minimi”. Ciò dando per scontato che lo “sfondo” sia a norma (in genere si utilizzano adesivi con lo sfondo senza numeri integrandoli di volta in volta come da lei indicato.
Di quanto detto, dubito che la maggior parte dei controllori sia in grado di evidenziarlo.

Credo che valga la pena valutare l’effettuazione di un ricorso per quanto contestato, in quanto quello che mi ha indicato può costituire un valido argomento difensivo (i giudici di primo livello non ne capiscono molto di norma ADR).

In ordine alla sanzione applicata, questa è corretta rispetto alla presunta infrazione contestata.

Cordialmente

Yyyyyy

29 novembre, 2006 14:25  

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