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giovedì, maggio 29, 2008

SLALOM FRA LE NORMATIVE

Oggi, 29 maggio 2008, sulla Gazzetta Ufficiale Europea L139, sono stati pubblicati:
- Regolamento (CE) n. 465/2008 della Commissione, del 28 maggio 2008, che impone, conformemente al regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, obblighi di prova e di informazione agli importatori e ai produttori di talune sostanze che possono essere persistenti, soggette a bioaccumulo e tossiche e che figurano nell’Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale
- Regolamento (CE) n. 466/2008 della Commissione, del 28 maggio 2008, che impone obblighi di informazione e di sperimentazione agli importatori e ai fabbricanti di talune sostanze prioritarie in conformità al regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti

che, come d’uso entrano immediatamente in vigore (da domani).

Con tali regolamenti si richiedono alcune informazioni aggiuntive (informazioni sugli usi a valle, tossicità sugli organismi acquatici, emissioni, ecc.) a produttori ed importatori di nichel, pece, fenolo, ecc.: informazioni che devono pervenire entro un periodo variabile fra i quattro e i diciotto mesi.

Ma il REACH non ha abrogato il Regolamento n. 793/93 ?

Sì, ma l’abrogazione (vedi articolo 139 del REACH) è effettiva dal 1 giugno 2008 (cioè fra tre giorni, quando inizia il semestre durante il quale è possibile, ai sensi del REACH, effettuare la pre-registrazione delle sostanze già presenti sul mercato).

Quindi ad oggi il Regolamento n. 793/93 è ancora in vigore e i due regolamenti pubblicati oggi sono dunque legittimi.

Inoltre, all’articolo 136 del REACH, si specifica che le richieste avanzate ai sensi degli articoli 10 12 del Regolamento n. 793/93 (cioè le richieste avanzate nei due Regolamenti pubblicati oggi) sono da considerarsi decisioni adottate a norma dell'articolo 52 dello stesso REACH.

Insomma, sia pure in zona Cesarini, la Commissione richiede legittimamente le informazioni in questione e quindi gli importatori e produttori/fabbricanti dovranno fornirle.