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News e considerazioni sulla gestione e trasporto di merci pericolose orangeproject.it

venerdì, ottobre 24, 2008

Nuovi equipaggiamenti del veicolo

Continuando nell’analisi delle novità introdotte nell’ADR 2009, è importante notare che gli equipaggiamenti di protezione che devono essere a bordo del veicolo (indicati nel nuovo modello unico delle “istruzioni scritte” contenuto nella sezione 5.4.3 e ripresi anche nella sezione 8.1.5) sono abbastanza diversi da quelli richiesti dall’edizione 2007.
Ma vorrei in particolare discutere di quanto è richiesto nel caso di un veicolo che trasporta merci delle classi 3, 4.1, 4.3, 8 e 9.
Con l’ADR 2009 si richiede infatti che, a bordo del veicolo, ci siano:
- un badile
- un copritombino
- un contenitore di plastica per la raccolta

Ricordando che, con un post precedente, abbiamo già aperto la discussione sul copritombino, occupiamoci del badile e del contenitore.
E la domanda ovviamente è: a che servono ?
A raccogliere qualche goccia di liquido infiammabile col badile e a versarla dentro un secchiello ?
E, per quanto riguarda il contenitore, già immagino richieste di chiarimenti e discussioni: quanto grande? con coperchio a tenuta ? di che materiale ?

Dal momento che le ditte che forniscono gli equipaggiamenti di protezione stanno già predisponendosi ad aggiornare i loro “kit o borsoni ADR”, e ricordando quanti problemi (e danni) creano le diverse possibili interpretazioni da parte degli organismo di controllo, forse non sarebbe male trovare per tempo una soluzione.

Il mio parere è che, da una parte, sarebbe opportuno proporre di discutere di nuovo questa materia in sede di WP.15 (l’organismo ONU che cura l’aggiornamento dell’ADR) e, dall’altra, di richiedere un pronunciamento ufficiale del Ministero che fornisca l’orientamento dell’Autorità competente alla quale produttori di equipaggiamenti, trasportatori e organismi di controllo possano (debbano) far riferimento.

Non oso neanche più proporre l’attivazione della (delenda carthago) Commissione intermodale per il trasporto di merci pericolose, alla quale faccio spesso riferimento.
Ma... bisognerà pure far qualcosa !

Nel frattempo comunque possiamo provare a discuterne e vedere se riusciamo a concordare una posizione.

lunedì, ottobre 13, 2008

INFORMAZIONI E STACCABATTERIA

Mi giungono talvolta, sotto forma di commenti ad un mio post, richieste di chiarimenti, pareri, ecc.
Vi pregherei, per quanto possibile, di utilizzare i commenti solo, appunto, per commentare il post a cui si fa riferimento e, per il resto, utilizzare la e-mail che trovate nel Menù del blog.

Comunque, per quanto riguarda un commento-richiesta pervenutomi da una persona che non ha fornito l’indirizzo e-mail, posso semplicemente dire che l’edizione 2009 dell’ADR non prevede modifiche alle disposizioni relative allo staccabatteria.

L’ADR 2009: ancora sulle “Istruzioni scritte” (1)

Con il precedente post “Copritombino” si è aperta la discussione sulla (completamente rinnovata) sezione 5.4.3 dell’ADR relativa alle Istruzioni scritte

Più in generale, dal momento che le nuove disposizioni contenute nell’edizione 2009 dell’ADR (vi segnalo in proposito che è già disponibile la traduzione italiana: vedi www.orangeproject.it) entreranno in vigore obbligatoriamente solo dal 1 luglio 2009, c’è abbastanza tempo per verificarne la comprensibilità, l’impatto e i problemi che possono insorgere.
Vorrei quindi approfittare di questo blog per analizzare alcune delle novità, con particolare riferimento a quelle che possono creare più problemi, con l’obiettivo non solo di individuarle ma, ove possibile, indicare anche possibili soluzioni.

E vorrei partire riprendendo ancora il tema delle Istruzioni scritte.
In esse sono riportati i provvedimenti di carattere generale da adottare in situazioni di incidente o di emergenza, le caratteristiche di pericolosità delle diverse classi, indicazioni supplementari per le diverse classi e gli equipaggiamenti di protezione.

Ma, nella Nota 2, viene detto: “Le indicazioni supplementari qui sopra indicate possono essere adattate in relazione alle classi di merci pericolose trasportate e al mezzo di trasporto”.
Cosa vuol dire ?

Io credo che l’interpretazione corretta sia quello di non voler impedire al trasportatore (ricordiamo che, come ben specificato al paragrafo 5.4.3.2, sarà il trasportatore, e non lo speditore, a dover fornire le Istruzioni scritte all’equipaggio del veicolo) di dare indicazioni supplementari di comportamento.

Ma credo anche che, tenendo presente le discussioni che si sono svolte in ambito WP.15, tali indicazioni supplementari non possano (anzi, non debbono) essere riportate sulle Istruzioni scritte che, come dice il paragrafo 5.4.3.4, devono corrispondere, sia nella forma che nel contenuto, al modello in quattro pagine.