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venerdì, ottobre 24, 2008

Nuovi equipaggiamenti del veicolo

Continuando nell’analisi delle novità introdotte nell’ADR 2009, è importante notare che gli equipaggiamenti di protezione che devono essere a bordo del veicolo (indicati nel nuovo modello unico delle “istruzioni scritte” contenuto nella sezione 5.4.3 e ripresi anche nella sezione 8.1.5) sono abbastanza diversi da quelli richiesti dall’edizione 2007.
Ma vorrei in particolare discutere di quanto è richiesto nel caso di un veicolo che trasporta merci delle classi 3, 4.1, 4.3, 8 e 9.
Con l’ADR 2009 si richiede infatti che, a bordo del veicolo, ci siano:
- un badile
- un copritombino
- un contenitore di plastica per la raccolta

Ricordando che, con un post precedente, abbiamo già aperto la discussione sul copritombino, occupiamoci del badile e del contenitore.
E la domanda ovviamente è: a che servono ?
A raccogliere qualche goccia di liquido infiammabile col badile e a versarla dentro un secchiello ?
E, per quanto riguarda il contenitore, già immagino richieste di chiarimenti e discussioni: quanto grande? con coperchio a tenuta ? di che materiale ?

Dal momento che le ditte che forniscono gli equipaggiamenti di protezione stanno già predisponendosi ad aggiornare i loro “kit o borsoni ADR”, e ricordando quanti problemi (e danni) creano le diverse possibili interpretazioni da parte degli organismo di controllo, forse non sarebbe male trovare per tempo una soluzione.

Il mio parere è che, da una parte, sarebbe opportuno proporre di discutere di nuovo questa materia in sede di WP.15 (l’organismo ONU che cura l’aggiornamento dell’ADR) e, dall’altra, di richiedere un pronunciamento ufficiale del Ministero che fornisca l’orientamento dell’Autorità competente alla quale produttori di equipaggiamenti, trasportatori e organismi di controllo possano (debbano) far riferimento.

Non oso neanche più proporre l’attivazione della (delenda carthago) Commissione intermodale per il trasporto di merci pericolose, alla quale faccio spesso riferimento.
Ma... bisognerà pure far qualcosa !

Nel frattempo comunque possiamo provare a discuterne e vedere se riusciamo a concordare una posizione.

3 Commenti:

Anonymous Anonimo ha detto...

A proposito del contenitore, mi pare che ci siano tutte le caratteristiche per doverlo identificare con il cosiddetto IMBALLAGGIO DI SOCCORSO così come definito in 1.2.1 con tutte le relative problematiche di omologazione specifica (e relativi costi...).
Ovviamente dovrà poi essere marcato (come specificatamente richiesto) e, ragionevolmente etichettato, considerando che non è prevista una esclusione.
Per quale motivo dovrebbe poi essere di "plastica"? Esistono le procedure di verifica della compatibilità chimica...

27 ottobre, 2008 17:14  
Anonymous Anonimo ha detto...

Con riferimento all'introduzione degli equipaggiamenti di cui all'ADR 2009, rimango piuttosto perplesso sul fatto che tali modifiche siano state "sponsorizzate" da associazioni di categoria (trasporto e chimica), lasciando delle disposizioni generiche, senza preoccuparsi di definire nel dettaglio cosa i loro associati dovranno poi fare...

27 ottobre, 2008 17:26  
Anonymous Anonimo ha detto...

In prima battuta bisognerebbe fare una precisazione. Al par. 1.2 il contenitore è la traduzione di container, cioè un dispositivo di trasporto con determinate caratteristiche per cui sarebbe il caso che l'involucro citato nelle nuove istruzioni scritte venisse chiamato recipiente. In seconda battuta ritengo necessario che nelle istruzioni scritte venisse indicata l'obbligatorietà del sacco contenente idoneo materiale inerte (terra o sabbia) necessario per bloccare lo spargimento di (ad esempio) sostanze liquide pericolose.
Daniele Antelmi

30 ottobre, 2008 18:31  

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