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lunedì, agosto 11, 2008

RIFIUTI

Una domanda che si sente avanzare con una certa frequenza: come classificare un rifiuto ai fini del trasporto ?

Facendo riferimento al post precedente “Classificazione”e a quanto detto sul GHS (in particolare sulla prossima pubblicazione del relativo Regolamento europeo), in futuro il problema sarà risolto.

Infatti, nella normativa sui rifiuti, ai fini della classificazione di un rifiuto come pericoloso, si fa riferimento alle Direttive 67/548/CEE e 88/379/CEE (e successive modifiche) sulle sostanze e sui preparati pericolosi.
Tra qualche mese però, con l’adozione del Regolamento sul GHS, il riferimento a tali Direttive sarà sostituito con quello a tale Regolamento: di conseguenza i rifiuti saranno classificati sulla base dei criteri del GHS.

Dal momento che i criteri di classificazione ai fini del trasporto sono già il linea con il GHS, a quel punto non dovrebbero più esserci classificazioni diverse (anche se naturalmente continueranno a permanere alcune differenze, essenzialmente dovute al fatto che, per il trasporto, alcune categorie di pericolo, come cancerogenicità, mutagenicità, tossicità per la riproduzione, irritazione, ecc. non sono prese in considerazione).
Per quanto riguarda le differenze fra le due normative, ricordo, come già accennato nel precedente post, che, con l’ADR/RID/ADN 2009, tutte le merci, anche quelle già classificate pericolose per altre ragioni, dovranno essere valutate per l’eventuale pericolosità per l’ambiente acquatico. Sarà interessante, a questo proposito, vedere se ciò aiuterà a dare una soluzione definitiva all’annoso problema della classificazione degli oli esausti.

Però il Regolamento GHS prevede un lungo periodo di transizione.

E... nel frattempo ?

Nel passato avevo avanzato una proposta: raccogliere informazioni dagli speditori di rifiuti per costituire una banca dati di rifiuti classificati ai fini del trasporto, associando ai codici europei per i rifiuti i numeri ONU che gli speditori hanno utilizzato.
Può essere ancora una proposta valida ?
Credo di sì e forse può essere uno dei prossimi impegni per le/i giovani del New Expert Team di Orange Project.

Ci sono però ancora diversi aspetti da chiarire per quanto riguarda il trasporto rifiuti.
Ne ricordo alcuni, con specifico riferimento al Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 (e successive modifiche):
- ..il produttore o detentore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità: ... utilizzazione del trasporto ferroviario di rifiuti pericolosi per distanze superiori a trecentocinquanta chilometri e quantità eccedenti le venticinque tonnellate... (articolo 188)
- ...in attesa delle specifiche norme regolamentari e tecniche in materia di trasporto dei rifiuti... i rifiuti sono assimilati alle merci per quanto concerne il regime normativo in materia di trasporti via mare .... e i rifiuti pericolosi sono assimilati alle merci pericolose... (articolo 265)
A questo proposito ritengo utile ricordare che, nel Consiglio dei Ministri del 1 agosto 2008, è stato approvato, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, un disegno di legge concernente il conferimento al Governo di una delega a riordinare, coordinare ed integrare la legislazione esistente in materia ambientale, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti, ecc.
Senza entrare nel merito dell’opportunità o meno di un nuovo testo unico, non c’è dubbio che, se questa iniziativa verrà perseguita, non sarà male ricordare i problemi di cui sopra.

1 Commenti:

Anonymous Anonimo ha detto...

La problematica è molto calda. Sicuramente una banca dati potrebbe essere da aiuto per un confronto tra le diverse figure professionali, perlomeno per quei prodotti o oggetti con composizioni chimiche ben definite. Per quel che concerne le miscele (che costituiscono la buona parte di rifiuti), per me risulterebbe alquanto impervio il percorso di una vera e propria "tabella" di corrispondenza tra codici CER e numero ONU, anche perchè ad uno stesso ad uno stesso codice CER possono essere associate materie con percentuali di componenti diverse. Per quel che concerne il discorso del trasporto ferroviario, mi sembra comunque poco applicabile e applicato nel contesto italiano, vuoi per lo scarso sistema infrastrutturale e per i costi eccessivi. Una cosa vorrei segnalarvi: sono venuto a conoscenza che alcune ditte trasportano rifiuti pericolosi secondo ADR senza le segnalazioni previste dall'ADR stessa per portarli in discariche non autorizzate. Il motivo di questa scelta è dettato dal fatto che i pannelli arancioni fungono da specchietti per le allodole per cui gli organi competenti controllano 9 volte su 10 chi ha i pannelli aperti (quindi in regola)e non si pongono il problema che anche chi ha i pannelli chiusi potrebbe trasportare rifiuti periocolosi secondo ADR. Questa è un'altra probelmatica che dovrebbe fare riflettere.
Daniele Antelmi

26 agosto, 2008 17:56  

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