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mercoledì, aprile 23, 2008

TRASPORTO ESPLOSIVI

Sulla Gazzetta ufficiale di ieri 22 aprile è stato pubblicato il Decreto 8 aprile 2008 che sostituisce il decreto 15 agosto 2005 in materia di impiego e trasporto di esplosivi.

E, nei considerata che precedono il testo, ho notato una cosa che mi era sfuggita (in realtà in genere cerco di evitare di leggere i considerata) nei precedenti decreti, vale a dire il riferimento agli accordi internazionali in materia di trasporto delle merci pericolose.
Quello che mi ha colpito è il fatto che, fra questi accordi, si cita l’ADNR !
Il Ministero dell’Interno ha quindi anticipato di anni il Ministero dei Trasporti e la stessa Unione Europea, che ancora non hanno reso obbligatorio per i trasporti nazionali l’accordo europeo sul trasporto di merci pericolose per vie navigabili interne. Peccato però che faccia riferimento, invece che all’ADN (entrato in vigore giusto due mesi fa, ma per i trasporti internazionali), all’ADNR, che è il regolamento (valido per Francia, Germania, ecc) per il trasporto di merci pericolose sul Reno (non quello emiliano!).

Comunque ho ovviamente letto anche il testo dei decreti in questione.
Risultano confermate disposizioni quali: il trasporto degli esplosivi e' sempre effettuato con mezzi idonei, chiusi, non telonati, muniti di idonei apparati di telecomunicazioni, nonche' di idoneo sistema di teleallarme o telesorveglianza collegato con un istituto di vigilanza privata in grado di assicurare il costante monitoraggio degli spostamenti del mezzo, la costante ricezione di eventuali allarmi, nonche', anche mediante accordi con altri Istituti di vigilanza privata autorizzati ad operare nel territorio da attraversare, l'immediato intervento in caso di necessita'.
Ma c’è una novità.
Col nuovo decreto si richiede infatti che sul tetto del veicolo sia riportato il numero di targa del veicolo stesso, con caratteri di misura tale da consentirne l'agevole localizzazione aerea, oltre ai simboli che siano stabiliti dalle altre normative internazionali per il trasporto di materie esplodenti.

E comunque “consoliamoci” col fatto che tuttora il limite di velocità per il trasporto di esplosivi è di 50 (30 nei centri abitati) km/h

2 Commenti:

Blogger sergio benassai ha detto...

Ho ricevuto il seguente commento:
...... Le consiglio, a tal proposito, l'istruttiva lettura dell'art. 287, comma 2, lettera e) del nuovissimo Testo Unico per la Sicurezza (DLgs 81/2008), che ha ripreso senza alcuna correzione o integrazione l'identico testo letterale del previgente DLgs 626/1994...

Ed effettivamente al punto 3. dell’articolo in questione si legge:
3. Il presente titolo non si applica:
....
e) all'impiego di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale e aereo per i quali si applicano le pertinenti disposizioni di accordi internazionali tra i quali il Regolamento per il trasporto delle sostanze pericolose sul Reno (ADNR), l'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN), l'Organizzazione per l'Aviazione civile internazionale (ICAO), l'Organizzazione marittima internazionale (IMO), nonche' la normativa comunitaria che incorpora i predetti accordi. Il presente titolo si applica invece ai veicoli destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.

Un ulteriore commento da parte mia: non mi risulta che la normativa comunitaria abbia incorporato l’accordo ADN, ICAO e IMO (ha invece, come ben noto, recepito ADR e RID, che però non sono esplicitamente citati)

06 maggio, 2008 09:36  
Anonymous Anonimo ha detto...

Gentile Ingegnere, credo che l'errore sia più risalente (D.M. 272/2002) e debba essere imputato ad una "bovina" ripetizione di un errore ben più grave, quello commesso nella sostituzione dell'allegato C del Regolamento al TULPS. Legga sotto!

R.D. 6-5-1940 n. 635
Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza.
Pubblicato nel Supplemento alla Gazz. Uff. 26 giugno 1940, n. 149.
Capitolo II
Norme generali da osservarsi per il trasporto di esplosivi.

Per il trasporto degli esplosivi si applicano le disposizioni nazionali che recepiscono gli accordi internazionali in materia di trasporto delle merci pericolose su strada «A.D.R.», per ferrovia «R.I.D.», per via aerea «I.C.A.O.», per mare «I.M.O« e nelle acque interne «ADNR» (482).


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(482) Il presente Capitolo, già modificato dal D.M. 23 gennaio 1974 (Gazz. Uff. 2 febbraio 1974, n. 31), dal D.M. 16 febbraio 1974 (Gazz. Uff. 23 febbraio 1974, n. 52) e dal D.M. 15 febbraio 1985 (Gazz. Uff. 1° marzo 1985, n. 52), è stato poi così sostituito dall'art. 17, D.M. 19 settembre 2002, n. 272.

17 novembre, 2009 00:44  

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