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lunedì, ottobre 13, 2008

L’ADR 2009: ancora sulle “Istruzioni scritte” (1)

Con il precedente post “Copritombino” si è aperta la discussione sulla (completamente rinnovata) sezione 5.4.3 dell’ADR relativa alle Istruzioni scritte

Più in generale, dal momento che le nuove disposizioni contenute nell’edizione 2009 dell’ADR (vi segnalo in proposito che è già disponibile la traduzione italiana: vedi www.orangeproject.it) entreranno in vigore obbligatoriamente solo dal 1 luglio 2009, c’è abbastanza tempo per verificarne la comprensibilità, l’impatto e i problemi che possono insorgere.
Vorrei quindi approfittare di questo blog per analizzare alcune delle novità, con particolare riferimento a quelle che possono creare più problemi, con l’obiettivo non solo di individuarle ma, ove possibile, indicare anche possibili soluzioni.

E vorrei partire riprendendo ancora il tema delle Istruzioni scritte.
In esse sono riportati i provvedimenti di carattere generale da adottare in situazioni di incidente o di emergenza, le caratteristiche di pericolosità delle diverse classi, indicazioni supplementari per le diverse classi e gli equipaggiamenti di protezione.

Ma, nella Nota 2, viene detto: “Le indicazioni supplementari qui sopra indicate possono essere adattate in relazione alle classi di merci pericolose trasportate e al mezzo di trasporto”.
Cosa vuol dire ?

Io credo che l’interpretazione corretta sia quello di non voler impedire al trasportatore (ricordiamo che, come ben specificato al paragrafo 5.4.3.2, sarà il trasportatore, e non lo speditore, a dover fornire le Istruzioni scritte all’equipaggio del veicolo) di dare indicazioni supplementari di comportamento.

Ma credo anche che, tenendo presente le discussioni che si sono svolte in ambito WP.15, tali indicazioni supplementari non possano (anzi, non debbono) essere riportate sulle Istruzioni scritte che, come dice il paragrafo 5.4.3.4, devono corrispondere, sia nella forma che nel contenuto, al modello in quattro pagine.

2 Commenti:

Anonymous Anonimo ha detto...

Ma ha senso che ad esempio un veicolo cisterna adibito al trasporto di liquidi infiammabili sia accompagnato dalle istruzioni con riportati anche le indicazioni supplementari relative ad esempio alle sostanze radiotattive? Non basta che siano presenti le indiocazioni relative alle sostanze a cui la cisterna è autorizzata?

09 dicembre, 2008 15:46  
Anonymous Anonimo ha detto...

Quindi a questi benedetti autisti, il trasportatore avrà il buonsenso di consegnare (almeno una volta) e rendere nota la scheda a 16 punti del produttore del materiale, di modo da adempiere agli obblighi informativi e formativi sia dell'ADR che del d.l. 81/2008, dato che con l'adr 2009 si è mostrata l'intenzione di alleggerire la mole di doc al seguito dei primi durante i viaggi, ma non le loro formazione e conoscenza.

proposta:
in caso di trasporti intermodali e non tra diversi paesi, se non tutte le lingue dei paesi attraversati come fino ad ora, almeno una lingua (inglese??ITALIANO!) non guasterebbe, che ne dite?

15 dicembre, 2008 09:11  

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