Capita spesso di ricevere richieste per chiarimenti sulla classificazione di una merce.
Ciò si verifica, ad esempio, per materie nominativamente non menzionate nella lista delle merci pericolose.
In tali casi, per assegnare la merce ad una rubrica di tipo generico è necessario:
- individuare le caratteristiche e quindi la/e classe/i di pericolosità
- nel caso di classificazione in più classi di pericolosità, individuare la classe predominante facendo riferimento all’ordine di precedenza indicato nel paragrafo 2.1.3.5.3 e alla tabella dell’ordine di preponderanza nel paragrafo 2.1.3.9
- procedere all’analisi della lista delle rubriche collettive contenuta nei paragrafi 2.2.x.3, ove x è il numero della classe
- scegliere, fra le rubriche collettive, quella più specifica.
Naturalmente la parte più “difficile” è quella relativa all’individuazione delle caratteristiche di pericolosità, specialmente nel caso di soluzioni e miscele (come i preparati e i rifiuti).
Nel caso di soluzioni o miscele di materie tossiche, corrosive, inquinanti per l’ambiente, si può ricorrere, oltre che alle formule dei paragrafi 2.2.61.1.9 e 2.2.61.1.10, ai criteri di classificazione delle Direttive 88/379/CEE e 1999/45/CEE.
Ma come fare invece nel caso di miscele (ad esempio rifiuti) contenenti materie pericolose dal punto di vista chimico/fisico, come, ad esempio, liquidi infiammabili?
Effettuare prove di infiammabilità?
Classificare conservativamente la miscela come il liquido infiammabile contenuto?
Voi cosa fate ?
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