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lunedì, settembre 26, 2005

ADR 2005: adesso è in vigore!

Sulla Gazzetta Ufficiale del 20 settembre 2005 é stato pubblicato il Decreto che rende obbligatorio l’ADR 2005 anche per i trasporti nazionali.

Tutto a posto?

Già fatto il piano di sicurezza (security)?

Già aggiornata la formazione degli addetti sulle disposizioni di “security”?

E… le ASL… i laboratori biomedici… già classificano le spedizioni di infettanti in Categoria A e B?

Tutte/i contente/i?

11 Commenti:

Anonymous Anonimo ha detto...

Il decreto va bene: anche perché così non dobbiamo seguire il 2005 per l'estero e il 2003 per i nazionali.
Sulla security siamo a posto: abbiamo seguito la guida di orangeproject e abbiamo fatto la formazione, ma... ma serve? A noi sembra solo un inutile obbligo in più.

28 settembre, 2005 21:30  
Anonymous Anonimo ha detto...

Io il piano di sicurezza devo redarlo oggi per la prima volta, mi chiedevo se esiste una traccia o un fac-simile come quello per la relazione d'incidente...........

28 ottobre, 2005 17:03  
Blogger Sergio Benassai ha detto...

Rispondo ad Elisabetta:

Ovviamente il piano di sicurezza è qualcosa di più complesso di una relazione di incidente. Non è quindi semplice sviluppare un modello che si applichi a tutte le situazioni (dalla spedizione al trasporto, dal piccolo speditore alla grande azienda di trasporto intermodale).
Posso comunque informarLa che Orange Project ha sviluppato una “Guida all’applicazione delle disposizioni concernenti la SICUREZZA (security) nel trasporto stradale (ADR) di merci pericolose”.
Cliccando, su questo sito sui link a “Orange Project”, a “ARS Edizioni Informatiche, a “Flaspoint” può trovare sia le modalità d’acquisto (la Guida è in formato elettronico) sia riferimenti per eventuali consulenze delle quali avesse bisogno.

Buon lavoro!

02 novembre, 2005 10:49  
Anonymous Anonimo ha detto...

L'ADR 2005 è entrata in vigore ma le merci pericolose imballate in quantità limitate potranno essere ancora trasportate in esenzione ADR? Ho qualche dubbio.
L'ADR 2003, in conseguenza della combinata lettura dei cap. 1.1.3.4 e della colonna (6)della tabella A del capitolo 3.2 nella quale era indicata la sigla LQ con il relativo numero, permetteva il trasporto delle merci pericolose in esenzione ADR purchè queste soddisfacevano le condizioni del capitolo 3.4 , ovvero venivano inballati come da tabella 3.4.6.
In caso di trasporto di merci pericolose imballate in quantità limitate, nessuna indicazione particolare era dovuta sul documento di trasporto (cap. 5.4.1.1.4), l'imballaggio poteva essere di tipo non omologato ed il mezzo quindi poteva essere non a norma ADR ed imbarcarsi sui traghetti.
Esempio: Nr. ONU 1263 classe 3 gruppo imb II.
denominazione commerciale Thinner (diluente)
La colonna (6)del cap 3.2 dell'allegato A contenente la sigla LQ6 ovvero, secondo la tabella 3.4.6 prevede un imballaggio interno con contenuto massimo di 5 litri in colli con massa lorda massima di 20 litri.
Pertanto, si potevano realizzare colli di max 20 litri rientranti nelle quantità limitate da trasportare com mezzi anche non ADR e senza indicare sul documento di trasporto che si trattava di pitture o materiali simile a pitture classe 3 gruppo imb. II.
Nell'ADR 2005 sono stati inseriti altri due capitoli, ovvero il 3.4.1.2 ed il 3.4.1.3 che hanno inserito il limite di massa lorda dell'imballaggio combinato pari a 30 Kg, che rimanndano alla tabella 3.4.6 per i limiti individuali e la previsione di valutare la reazione di materie diverse qualora vi siano delle perdite.
Dalla tabella 3.4.6 sono spariti i limiti dei colli quindi non si può più mettere insieme in collo più imballaggi combinati ma solo confezioni di 5 litri massimi.
Quello che non è chiaro e se con l'ADR 2005 si possono trasportare su mezzi non ADR le quantità limitate (nel caso di specie 5 litri) senza limitazioni di colli/confezione oppure si possono trasportare in quantità limitate di una sola confezione di 5 litri oppure ancora in confezione da 5 litri massimo con un carico massimo per unità di trasporto pari a 333 litri di cui alla categoria di trasporto nr. 2 della tabella di cui al cap. 1.1.3.6.3
Attendo notizie e delucidazioni in merito al problema prospettato e ringrazio in anticipo chi vorrà rispondere.

23 novembre, 2005 13:18  
Blogger Sergio Benassai ha detto...

Non sono sicuro di aver capito bene il problema, ma, per il numero ONU 1263, gruppo di imballaggio II, la colonna (7) del capitolo 3.2 dell'ADR 2005 contiene la sigla LQ6, il che comporta quindi la possibilità di trasportare tale merce in esenzione da tutte le disposizioni dell’ADR, a condizione che:
· sia trasportata in un imballaggio combinato la cui massa lorda (peso della merce + peso degli imballaggi interni + peso dell’imballaggio esterno) non sia superiore a 30 kg (vedi paragrafo 3.4.1.2)
· ogni imballaggio interno (il cui numero può essere qualunque) non contenga più di 5 litri di merce
· gli imballaggi combinati corrispondano alle disposizioni del 3.4.4. a) e gli imballaggi interni siano di metallo a plastica non suscettibili di rompersi o essere perforati (vedi paragarafo 3.4.5. a))
· gli imballaggi rispondano comunque alle disposizioni generali del 4.1.1.1, 4.1.1.2 e da 4.1.1.4 a 4.1.2.8 (vedi paragrafo 3.4.1.1)
· ogni collo (imballaggio + merce9 sia marcato come previsto al 3.4.4. c) (vedi paragrafo 3.4.5 c))

Comunque vorrei precisare che:
· le esenzioni parziali di cui al 1.1.3.6.3 sono altra cosa dalle esenzioni per quantità limitate di cui al capitolo 3.4
· le disposizioni per il trasporto marittimo di quantità limitate sono diverse da quelle previste dall’ADR (vedi il capitolo 3.4 del codice IMDG)

26 novembre, 2005 23:43  
Anonymous Anonimo ha detto...

Grazie per la risposta ma ho bisogno di un chiarimento più preciso, ovvero:
Sig. Benassai, lei ha scritto -
"sia trasportata in un imballaggio combinato la cui massa lorda (peso della merce + peso degli imballaggi interni + peso dell’imballaggio esterno) non sia superiore a 30 kg (vedi paragrafo 3.4.1.2)"

I 30 Kg massimi da lei citati e riscontrati nel nel cap. 3.4.1.2 dell'ADR 2005 ma non nell'ADR 2003, si riferiscono ad ogni singolo collo (e quindi possibilità di trasportare più colli da 30 Kg per unità di trasporto) o i 30 Kg si riferiscono ad una singola unità di trasporto (solo un collo da 30 Kg max per unità di trasporto non ADR)?
Grazie mille
Mimmo

28 novembre, 2005 14:27  
Anonymous Anonimo ha detto...

Grazie per la risposta ma ho bisogno di un chiarimento più preciso, ovvero:
Sig. Benassai, lei ha scritto -
"sia trasportata in un imballaggio combinato la cui massa lorda (peso della merce + peso degli imballaggi interni + peso dell’imballaggio esterno) non sia superiore a 30 kg (vedi paragrafo 3.4.1.2)"

I 30 Kg massimi da lei citati e riscontrati nel nel cap. 3.4.1.2 dell'ADR 2005 ma non nell'ADR 2003, si riferiscono ad ogni singolo collo (e quindi possibilità di trasportare più colli da 30 Kg per unità di trasporto) o i 30 Kg si riferiscono ad una singola unità di trasporto (solo un collo da 30 Kg max per unità di trasporto non ADR)?
Grazie mille
Mimmo

28 novembre, 2005 14:28  
Blogger Sergio Benassai ha detto...

risposta a Mimmo:
finora (ma in futuro la situazione cambierà)non c'é alcun limite al numero dei colli

01 dicembre, 2005 14:02  
Anonymous Anonimo ha detto...

Praticamente, si potrebbe riempire un TIR intero non ADR di diluente purchè inballato in quantità limitate?
Quando è previsto che cambi ed a opera di quale norma?
Mimmo

01 dicembre, 2005 16:03  
Blogger Sergio Benassai ha detto...

Se ne parlerà nelle prossime riunioni ADR/RID/ADN.
Salvo accordi multilaterali non ci dovrebbero essere modifiche prima del 2009

02 dicembre, 2005 07:44  
Anonymous Anonimo ha detto...

Rispondo ad Elisabetta.

Innanzitutto voglio ringraziare l'ing. Benassai per lo strumento che finalmente può dare la possibilità all'utilizzatore della norma ADR e similari, del confronto sull'analisi delle problematiche relative. Essendo l'ADR una legge scritta, come tale presenta almeno per me dubbi sulla sue varie interpretazioni. Per non parlare della normativa nazionale che ha volte sembra essere per far si che anche l'utilizzatore più incallito,si perda, tanti sono i decreti e le circolari richiamate (a volte persino già abrogate)
Speriamo che molti colleghi sfruttino questo blog.
In quanto ad Elisabetta voglio segnalare il sito www.astag.ch, sito ufficiale dell'associazione trasportatori elevetici, dove può trovare nell'area trasporti merci pericolose, una pubblicazione relativa all'applicazione del cap. 1.10 dell'ADR. In francese o tedesco, e gratis.
Saluti.
Kelvin

12 gennaio, 2006 23:33  

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