E chi lo dice che è pericolosa ?
Capita spesso di ricevere richieste per chiarimenti sulla classificazione di una merce.
Ciò si verifica, ad esempio, per materie nominativamente non menzionate nella lista delle merci pericolose.
In tali casi, per assegnare la merce ad una rubrica di tipo generico è necessario:
- individuare le caratteristiche e quindi la/e classe/i di pericolosità
- nel caso di classificazione in più classi di pericolosità, individuare la classe predominante facendo riferimento all’ordine di precedenza indicato nel paragrafo 2.1.3.5.3 e alla tabella dell’ordine di preponderanza nel paragrafo 2.1.3.9
- procedere all’analisi della lista delle rubriche collettive contenuta nei paragrafi 2.2.x.3, ove x è il numero della classe
- scegliere, fra le rubriche collettive, quella più specifica.
Naturalmente la parte più “difficile” è quella relativa all’individuazione delle caratteristiche di pericolosità, specialmente nel caso di soluzioni e miscele (come i preparati e i rifiuti).
Nel caso di soluzioni o miscele di materie tossiche, corrosive, inquinanti per l’ambiente, si può ricorrere, oltre che alle formule dei paragrafi 2.2.61.1.9 e 2.2.61.1.10, ai criteri di classificazione delle Direttive 88/379/CEE e 1999/45/CEE.
Ma come fare invece nel caso di miscele (ad esempio rifiuti) contenenti materie pericolose dal punto di vista chimico/fisico, come, ad esempio, liquidi infiammabili?
Effettuare prove di infiammabilità?
Classificare conservativamente la miscela come il liquido infiammabile contenuto?
Voi cosa fate ?
Si attendono commenti...
11 Commenti:
Ing. Benassai, la realtà aziendale è, come ben sa, ben più complessa e difficile da gestire rispetto a quello che spesso richiede la normativa. Quante aziende in Italia, dove abbiamo probabilmente la più elevata concentrazione di piccole e medie imprese d'Europa, possono permettersi di effettuare test sui propri prodotti? Anche un'analisi "semplice" come un punto di infiammabilità richiede apparecchiature specifiche che ritengo in pochi abbiano. Molto spesso, e questo è quello che anche io facevo, si cerca di fare considerazioni pratiche e realistiche sulla base dei componenti, cercando di non sottostimare il pericolo. Il caso dei liquidi infiammabili è esemplare e, tutto sommato, di gestione abbastanza semplice. Ma quante volte, invece, una miscela con componenti ritenuti non pericolosi non viene testata e si scopre solo nel tempo che può presentare pericoli meno frequenti (chi verifica la decomposizione accelerata dei propri prodotti per verificare l'eventuale appartenenza alla classe 4.2?).
egr. Dr. Benassai,
volevo complimentarmi con Lei per l'iniziativa che trovo molto utile.
Anche chi scrive,un DGSA di Milano, da circa quattro mesi cura un blog sulle merci pericolose dal titolo "IL TRASPORTO...PERICOLOSO".
Spero che anche altre persone condividino questa nostra esperienza e che il tutto risulti utile a.... molti.
Sicuramente da oggi il link a questo blog sara' presente sul mio sito.
Buon lavoro.
Salve. La mia esperienza lavorativa mi porta a scrivere questo commento parlando con particolare riferimento ai rifiuti. In generale tendo anch'io a non sottostimare il pericolo.. Ma attenzione a non sovrastimarlo!! Questo perchè il rifiuto deve essere destinato a impianti che hanno autorizzazioni talvolte restrittive su alcuni parametri e l'azienda produttrice si troverebbe in notevole difficoltà a smaltire il rifiuto se correlato di caratteristiche di pericolo di un certo tipo.Talvolta è + conveniente per l'azienda (e quindi così dovrebbe consigliare il consulente..), ad esempio, fare delle analisi di classificazione di un rifiuto (ormai obbligatorie)che considerino anche il parametro "punto di infiammabilità" piuttosto che classificare il rifiuto infiammabile e poi dover cercare uno smaltitore fuori regione o addirittura all'estero. Il consulente ADR deve considerare la "vita in toto" del rifiuto che sta andando a classificare ..ok il trasporto ma anche l'impianto di destinazione, la codifica CER più corretta, i parametri di classificazione da ricercare nelle analisi (per verificare la pericolosità del rifiuto ai fini del trasporto e ai fini dello smaltimento .. visto che le 2 cose non coincidono..)questo per non far trovare poi l'azienda cliente in notevole difficoltà perchè è vero che la pratica non è poi così .. liscia come la teoria..
Ciao, sono un chimico che sta cercando di entrare nel mondo dei rifiuti pericolosi e capire come si clasificano e come vano smaltiti.Mi sembra interesante questo argomento ma esendo ancora non preparata per dare il mio parere mi fermo dando solo le mie congratulazioni per l'iniziativa; cosi potrò nel futuro consultare e sentire i pareri degli altri.Viola
Vedo che gli interventi si concentrano sui rifiuti (come è logico del resto, vista la difficoltà di conoscerne le esatte caratteristiche e vista la relazione non biunivoca fra codice CER e numero ONU).
Certo, avere una tabella di corrispondenza CER-ONU sarebbe di grande aiuto, ma ..chi la prepara?
La Commissione Europea (ma non vedo grandi movimenti in proposito)?
Una possibilità sarebbe quella di raccogliere le classificazioni (CER e ONU) che gli operatori (sulla base di proprie scelte) adottano per i propri rifiuti e metterle a disposizione di un gruppo di esperti per la loro valutazione e per il loro inserimento in una lista aggiornata delle corrispondenze CER-ONU basata dunque sull’esperienza.
Che ne dite?
E chi incaricare? Le associazioni di categoria? Orange Project? I Ministeri?
Gent.mo Ing. Benassi
Sono un neofita di questa iniziativa ma non nel campo specifico di lavoro per cui il tema mi tocca con particolare cura.
Ritengo da ciò che ho letto che tutto quanto detto sia importante e di grande rilevanza sia da sua cattedra che da tutti i vari commentatori, ma mi sorge un dubbio e una domanda
Ci siamo forse dimenticati della direttiva del Ministero dell'Ambiente del 09/04/2002 nella quale si comparano le merci pericolose ai rifiuti?. Ritengo che l'allegato A di detta direttiva sia a tal uopo apodittico e sostanzialmente prodromico per poter procedere a classificare un rifiuto quale pericoloso e di conseguenza inserirlo nelle normative del trasporto oltre che dello smaltimento e/o del recupero.In ultimo condivido tale difficoltà, ma come è stato scritto le analisi chimiche e fisiche sono obbligatorie sicuramente per il trasporto ma lo sono divenute ancora più, e più stringenti per gli smaltimenti e per i recuperi E DI CONSEGUENZA LA CLASSIFICAZIONE DIVIENE LAPALISSIANA.
Per le merci pericolose non vedo difficoltà di sorta in quanto sia gli elenchi delle merci stesse che le loro schede di sicurezza sono sempre sotto costante
aggiornamento.
Ma volendo appunto completare la classificazione di un rifiuto in pericoloso chiedo , quanti si assumono l'onere di redigere le Istruzioni di sicurezza su strada per il rifiuto trasportato e fino a che punto detta conoscenza è sufficientemente diffusa tra tutti gli operatori, ammettendo però, che quì il ragionamento è più difficile ma non insuperabile viste le norme classificatorie dell'ultimo A.D.R., in quanto con un solo codice cer molteplici ma non infiniti sono i rifiuti soggiacenti ?
E quando proprio Lei Ingegnere ci dice:E chi incaricare? Le associazioni di categoria? Orange Project? I Ministeri?
Io mi permetto di dire la Legge, sia comunitaria che Nazionale in quanto strumento perfettibile e in costante avvicinamento all'obiettivo.
Grazie per l'attenzione.
L’Allegato A alla Direttiva Min.Amb. 9/4/2002 indica solo (con un asterisco) quali sono i rifiuti pericolosi, con riferimento alla Direttiva 91/689/CE.
Quindi, rispondendo ad “anonymous”, più che apodittico e prodromico, lo definirei come ancipite.
Però vorrei darvi un esempio di cosa ci troviamo di fronte.
Ad una proposta austriaca di accordo multilaterale (vedi in proposito la newsletter 84 di Orange Project) in materia di trasporto stradale e ferroviario di rifiuti pericolosi è allegata una tabella che potete leggere seguendo questo link:
Leggi tabella
Dovremmo muoverci in questa direzione... o no ?
Gentile Ing. Benassai
In merito al suo ultimo commento mi permetto di segnalare che già nel settembre 1999 i Dr. Proli e Protospataro tentarono, con tanta attenzione e volontà ed anche buon esito, di eseguire questa correlazione tabellare per assimilare i codici CER dei rifiuti pericolosi alle materie dell'A.D.R. 1999 indicando numero ONU, e quant'altro utile con un prontuario per il trasporto di tali rifiuti. Alla avvenuta transcodifica del 9/4/2002 non si sono ripetuti, e devo dire la cosa mi dispiacque. Non ritengo quindi difficoltoso procedere come da Lei suggerito visto che già possediamo una linea guida costruita da due connazionali evidentemente già avezzi alla materia.Grazie
M.Gatta
Utilizzai a suo tempo il prontuario citato ma ASSOLUTAMENTE non era esaustivo. Il mondo dei rifiuti è vasto e "variegato" e ci vuole elasticità perchè in base al processo produttivo, spesso diverso da azienda ad azienda vuoi per materie prime vuoi per loro lavorazione, il rifiuto che ne deriva, sebbene classificato con lo stesso CER è decisamente diverso. Sono d'accordo e ribadisco la necessità delle analisi di classificazione rifiuto : la ricerca delle concentrazioni delle sostanze pericolose contenute ed in base a queste l'attribuzione del tipo di pericolosità e di conseguenza la classe ADR di appartenenza.
Paolo dice bene quando afferma che il problema non può essere "scaricato a valle" ma che deve essere il produttore a dare le indicazioni sui rifiuti generati dalle sostanze o preparati da lui prodotti e venduti in modo tale che il produttore del rifiuto (che prima ha acquistato la sostanza o il preparato vergine) possa trattarlo nel migliore dei modi.
Questo obbligo invero vi è già, ma spesso, è poco conosciuto e non preteso da chi acquista le sostanze ed i preparati.
Il D.M. Sanità 7/09/2002 (G.U. 252del 26/10/2002), integrato con il DM Salute 12/12/2002, che ha recepito la direttiva 2001/58/CE, ha istituito e dettagliato la "scheda informativa in materia di sicurezza" di cui all'art. 25 del D.Lgs. 52/97 ed ha abolito la vecchia scheda di sicurezza di cui al DM Sanità 4/4/97 e DM Sanità 28/01/92.
Questo nuovo DM alla voce 13 dell'allegato prevede espressamente che il produttore deve specificare osservazioni sullo smaltimento (anche per i residui derivanti da prevedibile utilizzazione) ed i metodi migliori. E' pacifico affermare che in questo blocco va indicato il codice CER il quale, ultimamente, sempre un numero maggiori di produttori, indica chiaramente.
Poi, nella successiva voce 14 dell'allegato, vi devono essere indicate le informazioni sul trasporto fra i quali devono figurare:
La classificazione del prodotto ADR RID IMDG ICAO/IATA
Numero ONU
classe
denominazione corretta per la spedizione
gruppo di imballaggio
inquinante marino
altre informazioni applicabili.
Credo che se il produttore di rifiuto pretende dal produttore della sostanza o preparato la scheda redatta in conformità al DM su citato, molti di questi problemi sarebbero risolti in partenza e con poco dispendio economico. Basterebbe dire al produttore delle sostanze/preparati che ho forniche una scheda informativa che comprende anche queste informazione, oppure cambio fornitore.
Mimmo
Trasporto Rifiuti.
Salve,
visto che nel blog vi sono esperti sui rifiuti avrei una domanda, eccola:
Una ditta di manutenzione impianti che si reca presso altre società/enti per effettuare i lavori in appalto produce rifiuti e che non può lasciarli al committente i lavori. Pertanto è obbligata a trasportarli presso la propria sede per il successivo affidamento al trasportatore/smaltitore.
La ditta di manutenzione degli impianti è autorizzata al trasporto fino alla propria sede di questi rifiuti derivanti dalla lavorazione presso terzi, oppure deve incaricare un apposito trasportatore di sostanze pericolose come rifiuti? ricordavo che vi era qualche circolare che chiariva la questione ma non riesco a trovarla.
Grazie in anticipo a chi volesse rispondere.
Mimmo
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