Condizionamenti al ricondizionamento
Mi è stato chiesto cosa deve fare in Italia un ricondizionatore di imballaggi per essere in regola.
Bella domanda!
Ne avevamo già discusso a Marzo a Milano (e qui, nel blog, nella sezione “Multimedia” trovate il relativo “Slideshow”).
Certo, da allora c’è stata una novità rilevante: la pubblicazione del DPR 134/2005 (applicazione del Codice IMDG ai trasporti marittimi nazionali).
E in tale DPR, all’articolo 33, si stabilisce una procedura.
Chi intenda ricondizionare imballaggi deve presentare istanza all’organismo autorizzato, allegando:
- elenco tipologie di imballaggi da ricondizionare
- modalità delle operazioni di ricondizionamento
- autocertificazione delle capacità tecniche necessarie
E gli organismi autorizzati? Quelli già autorizzati (come Ist.Sper. FS, RINA, ecc.) per l’omologazione degli imballaggi possono, fino a luglio 2007, rilasciare il certificato di approvazione al ricondizionamento.
Il problema è che il DPR in questione si applica al trasporto marittimo; per il trasporto stradale si applica, come discutemmo a Milano, il Decreto 6 giugno 2004 del Ministero Infrastrutture e Trasporti, che peraltro non è chiarissimo sul ricondizionamento (la competenza è dei CPA, altri organismi non sono previsti, non è definita la procedura per il ricondizionamento).
Fermo restando che è assurdo prevedere diverse autorizzazioni per i diversi modi di trasporto, si resta in attesa di “opportune” decisioni da parte del Ministero (che peraltro è già stato sollecitato a prendere le necessarie iniziative).
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