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lunedì, novembre 17, 2008

RIFLESSIONI SULLA SICUREZZA (2)

(segue)

Responsabilità dello speditore (non del trasportatore)

Ogni normativa (come quindi anche l’ADR), per poter essere correttamente applicata, deve individuare il(i) destinatario(i) della norma stessa, individuare dunque chi è responsabile di che cosa.
E’ per questo che, a partire dall’edizione 2001, l’ADR contiene, al capitolo 1.4, la definizione degli obblighi di sicurezza (e quindi le responsabilità) per i diversi operatori nel campo del trasporto (dallo speditore al trasportatore, dal caricatore al gestore di cisterne).

Da un esame delle disposizioni contenute in questo capitolo risulta evidente che una parte significativa degli obblighi di sicurezza grava sullo speditore. Su di lui ricade infatti la responsabilità di classificare le merci pericolose, di utilizzare solo imballaggi e cisterne approvati ed adatti, di predisporre e fornire al trasportatore la necessaria documentazione.
Responsabilità alle quali si aggiungono spesso anche quelle dell’imballatore e del caricatore, qualora tali funzioni siano svolte direttamente dallo speditore.

Credo sia importante sottolineare questo aspetto perché talvolta (in particolare nel caso di trasporto di rifiuti) c’è la tendenza a “scaricare” alcune di queste responsabilità sul trasportatore. In realtà gli obblighi del trasportatore riguardano essenzialmente la verifica della funzionalità dei veicoli, della presenza a bordo della documentazione e degli equipaggiamenti previsti, e l’apposizione dei marchi e delle etichette di pericolo sui veicoli.

Sugli obblighi dello speditore e del trasportatore va comunque ricordato che, con l’edizione 2009 dell’ADR, le istruzioni scritte (modello unificato per tutte le merci pericolose) non dovranno essere più predisposte dallo speditore, ma dovranno essere consegnate ai conducenti dal trasportatore: ma questa è la logica conseguenza del fatto che ormai è un dato acquisito che, in caso di incidente, la gestione dell’incidente (al di là delle azioni immediate indicate nelle istruzioni scritte) è affidata alle squadre di emergenza e non al conducente.

Se dunque, in termini di prevenzione, il ruolo fondamentale del trasportatore (dei conducenti) è quello di evitare incidenti (di qui le disposizioni del capitolo 8.2 in materia di formazione dei conducenti e quelle relative ai dispositivi frenanti, limitatori di velocità, ecc., contenute nella parte 9 dell’ADR), è peraltro evidente che le prime fondamentali azioni di prevenzione (corretta classificazione, imballaggio appropriato, ecc.) ricadono sullo speditore.

Per questo lo speditore deve, non solo avvalersi delle competenze del suo consulente per la sicurezza, ma anche avvalersi di personale consapevole dei rischi e delle responsabilità e quindi informato e formato.

(continua)