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venerdì, novembre 14, 2008

RIFLESSIONI SULLA SICUREZZA (1)

La sicurezza è prevenzione

Negli anni ’70 si affermò nel nostro paese la convinzione che per ottenere un elevato livello di sicurezza, per ridurre gli incidenti, per evitare danni alle persone e alle cose, fosse necessario, prima e più che garantire efficaci interventi di emergenza e riparatori, privilegiare l’aspetto della prevenzione.
Ed è infatti in quegli anni che furono varate norme fondamentali quali ad esempio:
a) la Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori) che, all’articolo 9, richiama il diritto dei lavoratori di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica
b) la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), con particolare riferimento agli articoli 20 (Attività di prevenzione), 21 (Organizzazione dei servizi di prevenzione), 22 (Presidi e servizi multizonali di prevenzione) e 23 (Delega per la istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro).
Norme che peraltro furono accompagnate da una attenzione ed un impegno diffuso per la prevenzione: dall’utilizzo delle 150 ore (che vide la collaborazione tra lavoratori, sindacati, scuole, università) alle iniziative della magistratura (i pretori del lavoro).

E ancor oggi (anche se, col passare degli anni, si sono modificate le norme, le istituzioni, le sensibilità, i comportamenti) credo si possa affermare che la prevenzione è lo strumento principe per garantire la sicurezza, ove per prevenzione si intende l'insieme di azioni finalizzate ad impedire o ridurre il verificarsi di eventi non desiderati, azioni quindi rivolte all'eliminazione o almeno alla riduzione dei rischi che possono generare dei danni.
Azioni che, per venir poste in essere, devono in genere essere rese obbligatorie e trovare dunque il loro fondamento nelle norme (che naturalmente devono essere elaborate sulla base delle conoscenze, delle esperienze e degli studi disponibili).

Non è dunque un caso se, anche nel campo del trasporto delle merci pericolose, la sicurezza viene spesso fatta coincidere (forse in modo un po’ troppo totalizzante) con il rispetto delle normative esistenti in materia (ad esempio con l’ADR, nel caso del trasporto stradale nel nostro continente).

Si può dunque partire da qui: la sicurezza (come prevenzione, come eliminazione/riduzione dei rischi) nel trasporto stradale di merci pericolose si ottiene (anche e in primo luogo) con il rispetto delle disposizioni ADR.

Un’affermazione che, non a caso, è confermata nel capitolo 1.4 “Obblighi di sicurezza degli operatori” dell’ADR, che al paragrafo 1.4.1.1 così recita:
1.4.1.1 Gli operatori del trasporto di merci pericolose devono prendere le appropriate misure, in relazione alla natura e dimensione dei pericoli prevedibili, al fine di evitare danneggiamenti o ferite e, se il caso, di minimizzare i loro effetti. Essi devono, in ogni caso, rispettare le disposizioni dell'ADR per quanto li concerne.

(continua)