RIFLESSIONI SULLA SICUREZZA (3)
(segue)
Il consulente per la sicurezza
Anche se la responsabilità formale (per il rispetto delle disposizioni ADR) è sempre del titolare dell’impresa (nel nostro caso: lo speditore), l’ADR prevede (sezione 1.8.3) che ogni operatore si avvalga di un consulente per la sicurezza con le funzioni di verificare l’osservanza delle disposizioni in materia di trasporto di merci pericolose, consigliare l’impresa e redigere una relazione annuale.
E, sul consulente per la sicurezza, vedo alcune questioni aperte.
Va da sé che il consulente, per svolgere efficacemente il suo ruolo, deve essere preparato. Ma, come è ben noto, l’ADR non contiene alcuna indicazione, a parte la necessità di superare un esame, sugli strumenti per garantire tale preparazione: in particolare niente è specificato per quanto riguarda la formazione.
E forse è giusto così, tenendo anche conto delle discussioni in corso (in termini molto più generali) sul riconoscimento dei titoli di studio.
Però, tenendo conto dei compiti del consulente, ogni consulente, al di là di quanto sia necessario per superare positivamente l’esame per ottenere il certificato di formazione professionale, dovrebbe sentire la responsabilità di essere sufficientemente preparato, di conoscere in dettaglio l’ADR, di essere in grado di fornire tutte le indicazioni necessarie per ottemperare all’ADR (e quindi per garantire la sicurezza del trasporto).
Non credo quindi che sia sufficiente partecipare ad un corso di due o tre giorni per potersi considerare “formati”(vedi anche il post “Di nuovo sulla formazione” del 22 marzo 2007): indubbiamente la partecipazione ad un corso è utile, specialmente per comprendere le basi dell’ADR e per sapere come consultarlo, ma certo un breve corso non può sostituire una attenta lettura del testo e una continua consultazione della letteratura e dei siti web (www.orangeproject.it) dove si approfondiscono aspetti specifici e di dettaglio.
Un aspetto finora poco considerato è poi quello dei rapporti fra il consulente per la sicurezza (per il trasporto) e gli altri responsabili in materia di sicurezza, di rifiuti, ecc.
A tale proposito vi segnalo che sul sito www.orangeproject.it sono già stati pubblicati alcuni articoli che illustrano il rapporto fra la normativa di sicurezza e quella sul trasporto di merci pericolose.
In termini di responsabilità, senza voler entrare in una discussione giuridico-legale, credo poi che sarebbe utile (vedi anche il post “Consulente per la sicurezza” del 5 aprile 2007) che le relative responsabilità (consulente e titolare dell’impresa) fossero ben definite nel contratto che definisce il rapporto fra consulente ed impresa.
Per concludere sul consulente: uno sguardo al futuro.
Con la nuova direttiva 2008/68/CE
(vedi anche http://www.orangeproject.it/whitepapers.aspx?id=6947 )
vengono abrogate le direttive 96/35/CE e 2000/18/CE relative al consulente per la sicurezza (e si farà quindi esclusivo riferimento a quanto contenuto nell’ADR): sarà allora necessario che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti provveda all’aggiornamento del DM 4/2000.
E, a proposito di futuro, io spero che un certo numero di giovani abbia colto l’opportunità di trovarsi un’occupazione come consulente e mi auguro che, a differenza di alcune persone ed organizzazioni già da tempo presenti in questo campo, abbia, accanto alla giusta esigenza di un ritorno economico, la consapevolezza di essere un vero responsabile della sicurezza preventiva.
(continua)
1 Commenti:
Io non credo che tutti possano rivestire questa figura; se guardiamo la sicurezza secondo il D.Lgs 81/08, ex D.Lgs. 626/94, vediamo che per diventare RSPP o ASPP occorre avere dei requisiti specifici!! …e allora perché per il consulente no?
Al di là delle discussioni in itinere, credo che sia importante il bagaglio culturale del consulente, quindi la sua formazione, ma un ruolo importante lo riveste l'esperienza! È sul campo che ci si forma veramente, avendo delle basi solide su cui poggiare, però!
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