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martedì, giugno 06, 2006

SEMPLIFICARE O DETTAGLIARE ?

Sono spesso tentato dall’idea di (proporre di) “riscrivere” la normativa sul trasporto di merci pericolose, semplificandola al massimo.

Come ?
Ad esempio:
- rinviando per la classificazione al sistema globale armonizzato di etichettatura e classificazione, il GHS (che nei prossimi anni dovrebbe entrare in vigore anche negli altri settori, come posti di lavoro, prodotti immessi in commercio, e del quale discuteremo nel seminario del 20 giugno di Orange Prject);
- eliminando tutte le rubriche relative a singole materie, sostanze, miscele, ed utilizzando solo le rubriche n.a.s. (tipo: liquido infiammabile, corrosivo, n.a.s.);
- rinviando ad appositi standard e manuali per la costruzione delle cisterne;
- ecc.

Però c’è chi sostiene che invece bisogna procedere nel senso di inserire ulteriori dettagli.
Un esempio ?
Un lettore del blog (che ha evidenziato una cinquantina di problemi interpretativi: vedremo di affrontarne alcuni nei prossimi post o sul sito di Orange Project) ritiene, ad esempio, che le disposizioni sugli estintori (sezione 8.1.4 dell’ADR), pur già dettagliate, necessitino di ulteriori spiegazioni. Si chiede infatti: cosa si intende per “protezione dagli agenti atmosferici” ?; perché non sono previsti controlli continui sull’integrità del sigillo e sul manometro ?, ecc.

E allora ?
E‘ pensabile una soluzione basata sul mantenere nella normativa trasporto solo i requisiti generali e rimandare poi a norme/standard specifici gli aspetti di dettaglio (che poi in genere interessano solo alcuni operatori e non tutti) ?
Può essere utile disporre di una serie di guide esplicative, dove raccogliere spiegazioni, dettagli, interpretazioni per argomenti specifici (qualcosa del tipo di quanto viene trattato in “Approfondimenti” sul sito di Orange Project e, più in dettaglio nei “Quaderni”) ?

Come si usa dire ... è aperto il dibattito!

2 Commenti:

Anonymous Anonimo ha detto...

L'armonizzazione è necessaria.
A proposito di classe 6.1, i criteri quantitativi considerati dall'ADR per l'assegnazione a questa classe fanno riferimento agli effetti acuti di danno alla salute (DL50 e CL50)ed escludono dalla classe 6.1 le materie, soluzioni e miscele che non sono classificabili "molto tossiche", "tossiche" o "nocive" secondo le Direttive europee di classificazione ed etichettatura di sostanze e preparati pericolosi. E'pur vero (oltreché fondato) che i criteri assunti sono diversi e che nel trasporto, in caso di incidente diventa preminente il rischio di danno alla salute quando conseguente ad esposizione unica e di breve durata, ma qualche perplessità rimane. Ad esempio, una miscela liquida contenente sostanze cancerogene di cat. 2, trasportata in imballaggio unico (per vendita e trasporto)sarebbe classificata ed etichettata secondo Direttiva europea sui preparati come "Carc., cat. 2,può provocare il cancro" e richiederebbe in etichetta il simbolo "T" (teschio+tibie), ma per l'ADR non è assegnata alla classe 6.1 in quanto non classificata "Tossica" (ma cancerogena) secondo Direttiva europea sui preparati.
All'opposto, è il caso di assegnare alla classe 6.1 una miscela classificata R 65 ("nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione"), che presenta cioé pericolo di "effetti acuti", o si devono considerare applicabili solo i criteri delle DL50 e CL50 e quindi ancora la miscela non è pericolosa per il trasporto? Suggerisco in proposito la lettura (ed interpretazione) dei punti 2.2.61.1.6 e 2.2.61.1.7 ADR.
Italo Tordini

07 giugno, 2006 10:43  
Blogger Sergio Benassai ha detto...

A proposito delle materie pericolose per la salute umana:
1) le materie cancerogene, mutagene, ma anche irritanti, ecc., non sono effettivamente considerate pericolose per il trasporto; e le poche eccezioni (amianto, PCB) sono classificate in classe 9. Ci fu tempo fa una proposta italiana per inserire tutte le materie cancerogene, mutagene, teratogene, in una apposita divisione della classe 9: ma fu bocciata !
2) il paragrafo 2.2.61.1.6 fa riferimento agli effetti sulla persona in caso di intossicazione accidentale: naturalmente bisogna fornirne evidenza. Un caso esemplare è quello del metanolo: sulla base della tragica esperienza italiana (il vino al metanolo) si è ottenuto di aggiungere il rischio sussidiario di tossicità a quello di infiammabilità.. Tra l’altro vorrei sottolineare che, nella lista delle merci pericolose, le materie classificate tossiche sulla base dell’esperienza umana sono caratterizzate dalla disposizione speciale 279 nella colonna (6)
3) in assenza di esperienza umana (che dovrebbe comunque essere valutata anche dal Sottocomitato Esperti ONU), ritengo si debbano semplicemente applicare i criteri “numerici” del paragrafo 2.2.61.1.7
4) la classificazione come “nocivo - R65” non fa riferimento ad una CL50, ma alla viscosità (criterio non previsto nella normativa trasporto). A questo proposito: il problema sarà forse più chiaro (o più complicato ?) quando sarà adottato il GHS, nel quale è stata introdotta una nuova classe di pericolosità, la “tossicità per aspirazione”.

07 giugno, 2006 14:15  

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