TRASPORTO RIFIUTI
Dunque il Decreto Legislativo 152/2006 “Norme in materia ambientale” è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Che ne pensate degli articoli 188, 193, 195 e 265 ?
Vi si dice, fra l’altro, che:
· bisogna dare priorità al trasporto ferroviario per il trasporto a distanze superiori a 350 km di rifiuti pericolosi eccedenti le 25 tonnellate
· i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità alle norme vigenti
· la regolamentazione del trasporto (compresa l’individuazione dei rifiuti che devono essere trasportati per ferrovia) è rimandata ad un decreto ministeriale
· i rifiuti sono assimilati alle merci per quanto riguarda il trasporto marittimo ed i rifiuti pericolosi sono assimilati alle merci pericolose.
In attesa di parlarne al seminario Orange Project del 20 giugno, perché non discuterne un po’ ?
Che ne pensate degli articoli 188, 193, 195 e 265 ?
Vi si dice, fra l’altro, che:
· bisogna dare priorità al trasporto ferroviario per il trasporto a distanze superiori a 350 km di rifiuti pericolosi eccedenti le 25 tonnellate
· i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità alle norme vigenti
· la regolamentazione del trasporto (compresa l’individuazione dei rifiuti che devono essere trasportati per ferrovia) è rimandata ad un decreto ministeriale
· i rifiuti sono assimilati alle merci per quanto riguarda il trasporto marittimo ed i rifiuti pericolosi sono assimilati alle merci pericolose.
In attesa di parlarne al seminario Orange Project del 20 giugno, perché non discuterne un po’ ?
5 Commenti:
Per quanto riguarda il trasporto ferroviario preferenziale non credo che siano disponibili le infrastrutture necessarie per collegare utenti produttori e smaltitori di rifiuti, inoltre è nella realtà complesso per certe tipologie.
Per quanto riguarda il trasporto di norma non capisco perché i rifiuti debbano essere regolamentati in modo diverso dalle corrispondenti materie, se non per specifici problemi. Il testo ADR contiene gli elementi per la classificazione dei rifiuti, senza voler stabilire l’equazione rifiuto pericoloso = merce pericolosa essendo le definizioni non coincidenti.
Riccardo
V.
Io lavoro presso un'azienda di autotrasporto di rifiuti pericolosi conto terzi. La maggior parte di questi viaggia in quantità maggiore di 25 tonnellate e per distanze ben maggiori di 350 km. Come si deve intendere il nuovo testo di legge?
Bisogna rifiutare il trasporto di tali rifiuti pericolosi o deve essere il produttore dei rifiuti a dirlo? Non mi pare che ci siano sanzioni a riguardo, ma cosa intende il legislatore per priorità?
Spero che qualcuno mi risponda, grazie!
Il comma 2 dell’articolo 188 del decreto legislativo152/2006 dice che il produttore o detentore dei rifiuti pericolosi (per trasporti a distanze superiori a 350 km di quantità eccedenti le 25 tonnellate) deve dare la priorità al trasporto ferroviario.
Ovviamente “dare la priorità” non significa obbligo.
Inoltre, così come è scritto il comma, non mi è chiaro neppure se esista una “graduatoria” nelle diverse “priorità” indicate.
In conclusione non c’è un obbligo, ma una specie di invito pressante, che comunque è rivolto al produttore e non al trasportatore (quindi non mi sembra ci sia spazio per il trasportatore di entrare nel merito).
Comunque confermo che tutti i contributi che arrivano su questo blog potranno trovare ulteriore spazio di discussione al seminario del 20 giugno di Orange Project.
Intendiamo a questo proposito una gestione intermodale, visto che non risultano essere predisposti raccordi ferroviari negli impianti di smaltimento (se non in rarissimi casi). Si avrebbe perciò una movimentazione più frammentata creando maggiori pericoli per ulteriori operazioni di carico/scarico.
Indipendentemente dalla distanza il trasporto "punto a punto" dovrebbe essere meno rischioso per la sicurezza degli addetti nonchè per l'ambiente. Che ne pensate?
Se si optasse per un trasporto misto ruota-ferro, quindi con avvicinamento dei rifiuti alla ferrovia e poi il carico sui vagoni. i problema sembra essere il trasbordo, con pericoli vari. Esistono container scarrabili dai camion e compatibili con agganci su vagono ferroviari e che abbiano il tetto apribile per le operazioni di carico scarico al momento della raccolta? risolverebbe i problemi di trasbordo no?!?
Scrivi il tuo commento
<< Vai alla pagina iniziale del Blog