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martedì, febbraio 21, 2006

FORMAZIONE

Tanti anni fa fu deciso che tutti i conducenti di veicoli con massa superiore alle 3,5 tonnellate trasportanti merci pericolose dovevano ricevere una formazione specifica e superare un esame.
Recentemente è stato deciso che chiunque abbia a che fare con il trasporto di merci pericolose (compreso preparazione imballaggi, carico, scarico, ecc.) deve ricevere una formazione (che deve essere certificata !).
Dal 2007 tutti i conducenti di veicoli trasportanti merci pericolose (anche con massa inferiore alle 3,5 tonnellate) dovranno aver ricevuto una formazione specifica e superare un esame.
E adesso in Italia si è stabilito che tutti i conducenti di veicoli trasportanti merci devono ricevere una formazione.

Chiunque è coinvolto nel trasporto di merci pericolose (salvo le esenzioni) deve avere un consulente per la sicurezza (che ovviamente deve aver superato un esame).

Adesso, si raccomanda che chiunque trasporti merci abbia una certificazione di qualità (in genere per predisporre un piano di GQ bisognerà ricorrere ad un esperto).

E.. naturalmente, a seconda del tipo di attività, ci vorrà l’esperto per la 626, quello per i rifiuti, ecc.

E’ vero… senza un’analisi di sicurezza, senza formazione.. senza informazione … si “rischia” di non conoscere i rischi.. e si rischia di provocare incidenti o comunque di provocare danni., quindi… tutto ciò va nella giusta direzione.

Ma i risultati postivi non si fermano qui. Infatti:
- l’insieme di testi, corsi, esami, insegnanti e studenti, previsti alla luce di quanto sopra costituisce un “corpus” formativo, da far morir d’invidia la ministra Moratti
- tra esperti, formatori, esaminatori, certificatori, si dovrebbero essere creati un bel po’ di posti di lavoro (o… è sempre il solito giro ?), da fare invidia ai programmi del ministro Maroni
- con tutta questa formazione, l’ADR e, più in generale, le norme di sicurezza, dovrebbero essere conosciute più della formazione della squadra del presidente del consiglio Berlusconi

O… no ?

9 Commenti:

Anonymous Anonimo ha detto...

bhè, così dovrebbe essere e spero che così vada... ma siamo in un paese dove le cose non vanno come dovrebbero, purtroppo.

02 marzo, 2006 22:11  
Blogger Enrico Cappella ha detto...

La formazione è...FONDAMENTALE, sopratutto in campi come il nostro ( merci pericolose )dove il pericolo è all'ordine del giorno.
Il complesso delle norme in vigore va nella direzione di accrescere il grado di sicurezza per tutti gli operatori che hanno a che fare con le merci pericolose, limitando le possibilità di incidenti anche gravissimi.
Speriamo che la presa di coscenza di tutti su questi temi sia sempre maggiore in modo da avere tanta...formazione e tanta sicurezza nelle aziende.

05 marzo, 2006 12:41  
Blogger Enrico Cappella ha detto...

Assolutamente d'accordo con Mauro....

09 marzo, 2006 21:08  
Anonymous Anonimo ha detto...

mi chiamo Enrico e opero nel campo delle merci pericolose, da 5 anni come conducente, sto frequentando il corso per il rinnovo del c.f.p. e mi sono incuriosito alla figura del consulente per la sicurezza, mi chiedevo se fra tanti competenti in materia vi fosse qualcuno che può darmi alcune risposte a riguardo, occorre qualche requisito particolare per frequentare il corso? e poi volevo sapere se si effettuano tramite la motorizzazzione civile. grazie

06 maggio, 2006 23:52  
Anonymous Anonimo ha detto...

Non mi risulta che i corsi di formazione (mirati al conseguimento/rinnovo) per aspiranti/rinnovandi Consulenti per la Sicurezza ADR/RID (peraltro NON obbligatori) debbano essere gestiti da enti autorizzati. E' un caso di deregulation totale...

FP

12 maggio, 2006 10:29  
Anonymous Anonimo ha detto...

Punto 1°: non ho assolutamente affermato l'obbligatorietà del rinnovo del certificato CE per consulenti per la sicurezza,in quanto si tratta di una scelta soggettiva del detentore del titolo medesimo, quindi non imposta da nessuna norma, ma, che sia chiaro,il certificato CE per consulenti per la sicurezza ha validità quinquennale e deve essere rinnovato previa frequenza di un corso di aggiornamento da svolgersi nell'anno immediatamente precedente la data di scadenza del certificato medesimo, e del conseguente esame dinnanzi ad una apposita commissione d'esame.
Punto 2°: quando dico "appositamente autorizzati" intendo dire che i corsi di aggiornamento NON si svolgono al BAR DELLO SPORT...

13 maggio, 2006 23:28  
Blogger Sergio Benassai ha detto...

Per chiarezza, riporto il testo dell’ADR/RID 2005.
1.8.3.7 Il consulente DEVE essere titolare di un certificato di formazione professionale ...
1.8.3.8 Per ottenere il certificato, il candidato DEVE ricevere una formazione e superare un esame ...
1.8.3.9 Obiettivo fondamentale della formazione è quello di fornire al candidato una conoscenza sufficiente ...
Ma, mentre per l’esame, nei paragrafi successivi vengono specificati i criteri (ripresi e dettagliati nella normativa nazionale), quanto alla formazione non è specificato alcun criterio (neppure nella normativa nazionale).
E così rimarrà anche nell’ADR/RID 2007.
In conclusione: la formazione è necessaria, ma NON c’è alcuna disposizione sulle modalità di tale formazione (se, ad esempio, siano ammessi o meno i corsi al Bar dello Sport !). L’unica verifica dell’adeguatezza è dunque, ovviamente, il risultato dell’esame.

15 maggio, 2006 10:46  
Anonymous Anonimo ha detto...

Non per essere pedanti, ma a corollario di quanto detto dall’ing. Benassai, si può ricordare quanto segue:

ADR 2005
1.8.3.17. Le disposizioni da 1.8.3.1 a 1.8.3.16 si considerano soddisfatte se sono state messe in atto le disposizioni della direttiva 96/35/CE del Consiglio del 3 giugno 1996 relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose e della direttiva 2000/18/CE del Consiglio del 17 aprile 2000 relativa alle disposizioni minime applicabili all'esame di consulente per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia e per via navigabile di merci pericolose.

Commento: una volta tanto la Comunità Europea ha preceduto il Comitato ADR.

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Direttiva CEE/CEEA/CE n° 35 del 03/06/1996
96/35/CE: Direttiva del Consiglio del 3 giugno 1996 relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose

(…omissis…)

Art. 5 - Certificato di formazione

(...omissis...)

2. Per ottenere il certificato, il candidato deve ricevere una formazione sanzionata dal superamento di un esame riconosciuto dall'autorità competente dello Stato membro.

(…omissis…)

Commento: la FORMAZIONE è genericamente prevista

----------------

In Italia:

D.Lgs. Governo n° 40 del 04/02/2000

Art. 5. - Qualificazione dei consulenti
1. Il consulente deve avere una conoscenza sufficiente dei rischi inerenti il trasporto e le operazioni di carico e scarico di merci pericolose e delle disposizioni normative vigenti in materia, nonché dei compiti definiti nell'allegato I, e deve possedere un certificato di formazione professionale rilasciato dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento dei trasporti terrestri, a seguito del superamento di un apposito esame

Commento: la FORMAZIONE è improvvisamente sparita…

Magia italiana (da inserire nell’elenco degli aspetti da trattare in sede di uniformità/condivisione/adeguamento)

FP

16 maggio, 2006 14:01  
Anonymous Anonimo ha detto...

FORMAZIONE O NO, CORSI PER CONSULENTE ADR O NO, SAREBBE COMUNQUE BELLO AVERE IL CERTIFICATO DI RINNOVO ALMENO ENTRO LA DATA DI SCADENZA DI QUELLO VECCHIO..............A ME NON L'HANNO ANCORA MANDATO E L'ESAME L'HO FATTO IL 08.02.06 A BOLOGNA; STA CAPITANDO A QUALCUN'ALTRO O SONO LA SOLITA FORTUNATA?

06 luglio, 2006 15:14  

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