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mercoledì, febbraio 01, 2006

GLI OLI ESAUSTI SONO INQUINANTI ?

Nel post “Per smentire la tradizione” avevo posto il problema della cancerogenicità dei rifiuti contenenti oli minerali.
Ma, a giudicare dalle richieste che pervengono, non c’è solo questo problema.

Infatti si sono manifestate opinioni divergenti sugli oli esausti, per quanto riguarda la loro classificazione come inquinanti per l’ambiente acquatico.
A questo proposito mi sembra utile far riferimento ad una nota pubblicata sul sito di Orange Project: vi invito quindi a consultare il sito www.orangeproject.it, dove, nella sezione “Approfondimenti”, al punto 1.1, troverete alcune considerazioni in materia.

Può essere il punto di partenza per una discussione più approfondita.
Aspetto commenti.

6 Commenti:

Anonymous Anonimo ha detto...

Ritengo che, quanto scritto nell’approfondimento indicatoci da Ing. Benassai in www.orangeproject.it, sia molto utile sia per lo speditore, responsabile della classificazione delle materie, sia per coloro che si occupano dello smaltimento degli oli esausti/usati presi in esame.
E’ necessario uscire dall'equivoco di assegnare una materia ad una classe ADR sulla base di giudizi discrezionali dettati da considerazioni emotive e non su precisi criteri richiamati nei Regolamenti di trasporto. Purtroppo c’è ancora molta incertezza in tema di classificazione di sostanze e preparati/miscele che mi auguro possa essere superata da uno strumento di confronto come questo.
Auspico inoltre che, tra i lettori di questo blog, ci siano coloro che fanno parte del “Consorzio obbligatorio degli oli usati” (se non erro costituito da 72 aziende) i quali, in una recente pubblicazione su “Ambiente & Sicurezza – Il Sole 24 ORE” dal titolo “L’olio lubrificante usato: da pericolo per l’ambiente a opportunità economica per il Paese”, hanno chiesto l’intervento dei ministeri di competenza per fare chiarezza sulla loro classificazione secondo la normativa ADR.
Cordiali saluti.

P.S.: Non sono pienamente d'accordo su quanto scritto da "donatog" e non condivido l'opinione diffusa di classificare sempre ed in ogni caso ADR "UN 3082, MATERIA PERICOLOSA DAL PUNTO DI VISTA DELL'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S." gli oli esausti.

01 febbraio, 2006 14:45  
Anonymous Anonimo ha detto...

In relazione all’utilizzo del Numero ONU 3082 MATERIA PERICOLOSA PER L’AMBIENTE LIQUIDA N.A.S. per identificare gli oli esausti (il discorso vale anche per altri rifiuti pericolosi…) occorre tener conto anche che nella Tab. A della sez. 3.2.1 viene individuata la DISPOSIZIONE SPECIALE 274. Essa prevede il completamento della DENOMINAZIONE per il trasporto con i due componenti più significativi che rendono ADR/RID e N.A.S. il “prodotto” (vedi punto 3.1.2.8.1.2). Una domanda sorge spontanea: quali sono questi ingredienti ? N.B. – se fosse uno solo l’ingrediente “ADR” occorrerebbe assegnargli quella specifica denominazione (vedi sottosezione 2.1.3.3).

06 febbraio, 2006 16:20  
Anonymous Anonimo ha detto...

Faccio presente che il secondo comma di 2.2.9.1.10 fa riferimento alla Direttiva 1999/45 /CE che concerne i preparati.
E' pur vero che gli oli sono dei preparati ma essi, ai sensi della Direttiva 67/548/CE, sono considerati sostanze e infatti sono inclusi nell'Allegato I della suddetta Direttiva che ne dà una distribuzione molto dettagliata: oli lubrificanti (olio base non specificato); oli naftenici raffinati con solvente, oli idrocarburici, aromatici, miscelati con polietilene e polipropilene, pirolizzati, ecc.
Agli oli, l'allegato I della direttiva 67/548/CE dedica ben 76 voci diverse, tali da comprendere tutta la gamma possibile, ciascuna con il proprio numero CE, e in nessun caso per essi intervengono il simbolo N e le frasi di rischio R50 e R51.
Per questa ragione, poiché l'olio usato mantiene la stessa matrice di quello utilizzato all'origine, sfruttando l'opportunità offerta da 2.2.9.1.10, che solleva dall'obbligo di testare, l'assenza del simbolo N e delle frasi di rischio R50 e R51 consente di escludere d'ufficio questi oli dal regime della classe 9 , come pericolosi per l'ambiente (UN 3082), a meno che essi non contengano PCB/PCT in misura maggiore di 50 mg/kg nel qual caso sarebbero sì di Classe 9 ma con l'attribuzione di altri numeri UN (2315 o 3151).

Renato Mari
Responsabile Servizio Logistica
Federchimica

06 febbraio, 2006 19:00  
Anonymous Anonimo ha detto...

Le sostanze “oli” riportate nell’Allegato I alla direttiva 67/548/CEE, ovvero, a titolo di esempio, le seguenti:

649-481-00-4
Oli lubrificanti (petrolio), C20-50, a base di olio neutro, alta viscosità, idrotrattati; Olio base - non specificato
649-479-00-3
Oli naftenici (petrolio), pesanti complessi decerati; Olio base - non specifico
648-134-00-4
Oli idrocarburici, aromatici, miscelati con polietilene e polipropilene, pirolizzati, frazione olio leggero; Prodotti da trattamento termico

sono caratterizzate da una classificazione ed etichettatura “minimale” dal momento che la “nota H” assegnata alle sostanze trasferisce l’obbligo di classificazione ed etichettatura “definitiva” sul fabbricante, distributore o importatore della sostanza.
In base all’art. 3 del Decreto Legislativo n. 52/1997 la determinazione e la valutazione delle proprietà ecotossicologiche delle sostanze si effettua secondo secondo i metodi prescritti nell'allegato V, parte C della direttiva 67/548/CEE (es. test su dafnie, pesci, alghe).
In base ai risultati ai test sperimentali la classificazione e l'etichettatura delle sostanze si effettuano secondo i criteri indicati nell'allegato VI, par. 5.2 della suddetta direttiva.
A titolo di esempio la frase R51/53 viene assegnata alla sostanza secondo il criterio che segue:

R51 Tossico per gli organismi acquatici, e
R53 Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

Tossicità acuta:
CL50 a 96 ore (per i pesci) 1 mg/l < CL50 ≤ 10 mg/l
oppure CE50 a 48 ore (per la Daphnia) 1 mg/l < CE50 ≤ 10 mg/l
oppure CI50 a 72 ore (per le alghe) 1 mg/l < CE50 ≤ 10 mg/l
e
- la sostanza non è facilmente degradabile, oppure
- il log Pow ≥ 3,0 (salvo quando il BCF determinato per via sperimentale ≤ 100)

Segnalo che test sperimentali effettuati su alcuni oli esausti, campionati prima dello smaltimento, hanno portato alla determinazione di dati ecotossicologici tali da assegnare la frase R51/53 alla sostanza.
Considerata la classificazione con la frase R51/53 ed il conseguente simbolo “N” (vedi 5.2.1.1 allegato VI direttiva 67/548/CEE) gli oli esausti sono stati classificati per il trasporto nella classe 9 con numero ONU 3082.

Gabriele Scibilia
Flashpoint Srl

10 febbraio, 2006 17:37  
Anonymous Anonimo ha detto...

Tutti i contributi sono interessanti e portano a conclusioni condivisibili e logiche.
Ammetto che la classificazione di pericolosità fatta dal D.lgs 22/97 non sia corrispondente all'analoga prevista dall'accordo ADR, ma se un olio viene classificato con la frase di pericolo H14 "Ecotossico": sostanze e preparati che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o piu' settori dell'ambiente, allora si dovrebbe indagare a fondo circa tale affermazione.
A mio avviso è cautelativo per lo speditore classificarlo come tale e fornire tutte le informazioni al trasportatore per una corretta gestione del rifiuto.
Inoltre il consorzio obbligatorio oli usati esamina le varie classi di identificazione degli oli giungendo alla conclusione di una classificazione con numero ONU 3082.
Io propendo per tale soluzione in quanto il trasporto avviene con maggiori attenzioni e cautele da parte delle aziende consorziate e non al COOU.
In attesa di una chiara definizione della questione da parte degli organi competenti, permettetemi la "provocazione": forse l'esclusione della classificazione ADR degli oli è dovuto al fatto che la maggioranza dei trasportatori non è abilitata al trasporto di merci pericolose.
Infatti in varie aziende si vedono trasporti in ADR ed altri no senza una minima giustificazione.
E nel caso il trasporto dovesse essere fatto in ADR ma di fatto non lo era, quali sono i risvolti per lo speditore (= produttore del rifiuto)?
Grazie.

21 febbraio, 2006 19:17  
Anonymous Anonimo ha detto...

1) La fazione pro UN 3082 non ha ancora proposto qualcosa in relazione alla DISPOSIZIONE SPECIALE 274 di cui al commento del 6 febbraio u.s.
2) E gli altri paesi UE/ADR che fanno ? Non è che da bravi italiani vogliamo inventare l'acqua calda (pardon l'acqua unta...) ???

23 febbraio, 2006 12:56  

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