IMBALLAGGI VUOTI
Mi è stato più volte chiesto quand’è che un imballaggio vuoto non ripulito (che abbia contenuto merci pericolose) può essere trasportato in totale esenzione dall’ADR.
Ovviamente la mia risposta è sempre stata: leggetevi il paragrafo 1.1.3.5 dell’ADR !
E che dice questo paragrafo ? Dice che un imballaggio vuoto non ripulito che abbia contenuto merci pericolose (delle classi 2, 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 e 9) è esente se “sono state prese misure appropriate per eliminare tutti i pericoli”.
Altrettanto ovviamente a questo punto mi viene chiesto: “e quali sono le misure appropriate ?”
E la mia risposta è la seguente:
“Anche se l’ADR non dà alcuna indicazione precisa, può essere utile far riferimento a quanto dicono in proposito il Codice IMDG e le Technical Instructions dell’ICAO (e le conseguenti Dangerous Goods Regulations della IATA)”
E cosa dicono ?
Dicono quanto segue:” ... misure per eliminare ogni pericolo, come pulizia, evacuazione dei vapori o riempimento con merci non pericolose.”
E le norme IATA aggiungono come metodo accettabile “l’evacuazione dei vapori e un lavaggio accurato con un agente neutralizzante”.
Pensate che queste indicazioni siano insufficienti ?
Se lo pensate... datemi qualche suggerimento ... magari potremmo proporre qualcosa a Ginevra (ONU, ADR, ecc.).
Ovviamente la mia risposta è sempre stata: leggetevi il paragrafo 1.1.3.5 dell’ADR !
E che dice questo paragrafo ? Dice che un imballaggio vuoto non ripulito che abbia contenuto merci pericolose (delle classi 2, 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 e 9) è esente se “sono state prese misure appropriate per eliminare tutti i pericoli”.
Altrettanto ovviamente a questo punto mi viene chiesto: “e quali sono le misure appropriate ?”
E la mia risposta è la seguente:
“Anche se l’ADR non dà alcuna indicazione precisa, può essere utile far riferimento a quanto dicono in proposito il Codice IMDG e le Technical Instructions dell’ICAO (e le conseguenti Dangerous Goods Regulations della IATA)”
E cosa dicono ?
Dicono quanto segue:” ... misure per eliminare ogni pericolo, come pulizia, evacuazione dei vapori o riempimento con merci non pericolose.”
E le norme IATA aggiungono come metodo accettabile “l’evacuazione dei vapori e un lavaggio accurato con un agente neutralizzante”.
Pensate che queste indicazioni siano insufficienti ?
Se lo pensate... datemi qualche suggerimento ... magari potremmo proporre qualcosa a Ginevra (ONU, ADR, ecc.).
5 Commenti:
Anche se cercherò di evitare che questo Blog divenga una specie di ufficio di consulenza gratuita, ritengo utile riprendere la richiesta di Michela Grilli (che mi sembra più appropriato trattare qui che non sul post “Proviamo ?”), perché mi dà l’occasione di segnalare a tutte/i voi che, con le edizioni 2007 di ADR e RID, ci saranno novità per il trasporto di aerosol, anche sotto forma di rifiuti. Sto preparando una nota in proposito che sarà pubblicata su www.orangeproject.it.
Comunque, attualmente, gli aerosol “esauriti” si trasportano come gli aerosol “pieni” e si applicano i valori LQ1 e LQ2 (per le quantità limitate) e le categorie di trasporto (vedi paragrafo 1.1.3.6.3) 1, 2 e 3, a seconda se siano classificati come tossici, corrosivi, infiammabili, ecc.
Complimenti per il blog, che reputo molto interessante per gli addetti ai lavori.
La mia domanda è:
Se un fusto metallico vuoto che ha contenuto una sostanza pericolosa viene lavato (e analizzato i liquido dei lavaggi) a tal punto di portare la concentrazione della sostanza previamente contenuta ad un valore infeiore allo 0.1%, è possibile eseguirne lo smaltimento come materiale ferroso da recupero, o va smaltito comunque come imballaggio cotnaminato?
Ovviamente la discussione, almeno finora, è relativa al trasporto ( e non allo smaltimento). Comunque:
- non credo sia proponibile un valore (1%) di concentrazione valido per ogni materia pericolosa: da una parte infatti ci sono diverse materie pericolose (ad esempio l’alcol etilico in soluzione acquosa in concentrazioni inferiori al 24%) che sono esenti dalla normativa sul trasporto a concentrazioni ben superiori; dall’altra ce ne sono altre (ad esempio soluzioni di cianuri inorganici con un tenore di ioni cianuro superiore allo 0,3%) che sono classificate pericolose anche a concentrazioni inferiori;
- non si può inoltre trascurare l’aspetto quantitativo: ad esempio, un imballaggio che abbia contenuto gasolio e nel quale sia rimasta qualche goccia di gasolio (al 100%) può probabilmente essere valutato per l’esenzione, indipendentemente dalla concentrazione.
Ma.. continuiamo a discuterne !
Compimenti per il blog
a mio parere parlare di misure appropriate e molto generico. la considerazione che l'imballaggio, si consideri bonificato dopo aver contenuto della merce non pericolosa , non mi sembra una misura esaustiva, in quanto parte della materia mericolosa, specialmente se liquida si trasferira dall' imballaggio o dalla cisterna se lo vogliamo considerare imballaggio al prodotto non pericoloso.
ritengo invece più appropriato un lavaggio o trattamento con prodotti determinati, che comunque garantirebbero l efficaccia della bonifica
Segnalo la difficoltà di individuare una corretta gestione per il trasporto di una partita di rifiuti pericolosi CER 15.01.10 "imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze", tenuto conto che spesso si tratta di un carico misto di imballaggi vuoti che hanno contenuto sostanze pericolose diverse e di diverse classi ADR, tenuto conto che i singoli produttori (artigiani o piccole industrie) di simili partite di rifiuti (di quantità variabili), hanno comprensibili difficoltà a separarli secondo la classe ADR della sostanza originariamente contenuta
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