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lunedì, gennaio 19, 2009

Classificazione rifiuti e regolamento 1272/2008

La pubblicazione del regolamento 1272/2008 può essere l’occasione per qualche nuova considerazione in materia di classificazione dei rifiuti.
Il punto di partenza è costituito dal paragrafo 3 dell’articolo 1 del regolamento, che afferma:
I rifiuti quali definiti nella direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti, non costituiscono una sostanza, una miscela o un articolo ai sensi dell'articolo 2 del presente regolamento.
Si potrebbe quindi pensare che il regolamento non si applichi ai rifiuti. In realtà, poiché i rifiuti sono classificati pericolosi ai sensi della direttiva 91/689/CEE, che rimanda ai criteri della direttiva 67/548/CEE, e dal momento che il regolamento in questione sostituirà tale direttiva, anche la classificazione di pericolosità dei rifiuti dovrà adeguarsi ai criteri contenuti nel regolamento.
Rimandando a quanto pubblicato sul sito www.orangeproject.it per quanto riguarda i contenuti del regolamento ed il suo legame col GHS, vale la pena di sottolineare che in tal modo ci sarà una effettiva armonizzazione con la classificazione prevista dal trasporto di merci pericolose (già in linea col GHS e quindi anche col regolamento).
Su tale base potrebbe anche valer la pena di discutere l’effettiva rilevanza/utilità della classificazione dei rifiuti secondo i codici europei (una volta detti codici CER): ferma restando la distinzione fra rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, è davvero giustificata la rilevanza data all’origine dei rifiuti piuttosto che alle loro caratteristiche ?