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venerdì, novembre 16, 2007

REACH - HELP !

Sull’helpdesk REACH del Regno Unito vengono pubblicati alcuni “casi tipici” per aiutare a capire cosa si deve fare dopo l’entrata in vigore del REACH.
Ne riassumo uno qui sotto:

Doug è un imbianchino/decoratore che, per il suo lavoro, utilizza pitture, colle e solventi, che acquista ad un negozio specializzato.
Una delle due persone che lavorano con lui ha letto un articolo su una nuova norma, il REACH, che riguarda anche i prodotti che usano.
Doug si è preoccupato, ha cercato su Internet e ha trovato che esiste un helpdesk dell’autorità competente; Doug allora ha inviato una email all’helpdesk, chiedendo se doveva fare qualcosa.
Lo staff dell’hepldesk gli ha subito chiarito che non deve far niente in quanto “utilizzatore finale”.


Anche in Italia c’è l’helpdesk (http://www.helpdesk-reach.it/), che funziona così:

1) Per porre un quesito, si deve riempire una scheda contenente le seguenti informazioni che devono tutte (tranne il livello di gradimento del sito) essere fornite, altrimenti la richiesta non parte:
- azienda richiedente
- nome e cognome del referente
- email
- dimensione dell’azienda secondo la classificazione UE (???)
- settore di attività economica (codice ISTAT) (????)
- sede legale, con n° telefono e n° fax
- sede amministrativa, con n° telefono e n° fax (???)
- livello di gradimento del sito (???)
- consenso al trattamento dei dati personali


2) Per verificare come funziona, ho inviato un quesito e, immediatamente, mi è arrivata la seguente risposta automatica:

Grazie per averci contattato. La sua domanda è ora al vaglio dello Staff dell'Helpdesk REACH che le risponderà nel più breve tempo possibile.
Qualora volesse mettersi in contatto con l'Helpdesk REACH, la invitiamo a inviare un messaggio al seguente indirizzo:
info@helpdesk-reach.it



3) Dopo 5 giorni, non avendo avuto risposta, ho inviato a quest’ultimo indirizzo la seguente email:

Con riferimento alla mia richiesta di informazioni (vedi sotto) relativa all'applicabilità del REACH alla mia attività, gradirei sapere, se possibile, entro quanto tempo è prevedibile che io possa ricevere una risposta. Grazie

4) Mi è subito arrivata la seguente risposta automatica:

Grazie per averci contatto.
Per favorire l’applicazione del REACH e per aiutare le imprese ad adempiere agli obblighi previsti dal Regolamento, è stato istituito un servizio nazionale di assistenza tecnica, La preghiamo di visualizzare il sito dell’Helpdesk Reach, www.helpdesk-reach.it, per avere informazioni in merito
agli obblighi previsti dal Regolamento. Se non trova la risposta al Suo quesito La preghiamo di contattare direttamente lo Staff dell’Helpdesk Reach compilando l’apposito formulario cui avrà accesso tramite il sito .


Insomma… un bel giro vizioso !

5) Sono passati 12 giorni dall’invio del quesito e ancora niente risposta.
Avrò sbagliato qualcosa ?
Sono troppo esigente e devo aspettare ancora un po’ ?

2 Commenti:

Blogger Francesca ha detto...

Vorrei avere chiarimenti in merito all'applicazione della normativa ADR. Premesso che tale normativa si applica al trasporto di merci pericolose, mi chiedo se in un'azienda dove vengono movimentati rifiuti sottoposti ad ADR per il loro trasporto durante lo smaltimento finale, la movimentazione, il carico e lo scarico all'interno della stessa azienda produttrice, sono operazioni da effettuarsi in ottemperanza della normativa ADR?

22 novembre, 2007 18:58  
Blogger sergio benassai ha detto...

Come risulta dal testo dell'ADR, nonché dalle direttive e dai decreti di recepimento,il trasporto comprende anche le operazioni di imballaggio, di riempimento cisterne, di carico e di scarico.
Di conseguenza tutte le operazioni di preparazione degli imballaggi,di riempimento delle cisterne e di carico sui veicoli, finalizzate al successivo trasporto di rifiuti classificati pericolosi ai sensi dell'ADR, così come le successive operazioni di scarico, sono soggette all'ADR.

23 novembre, 2007 09:10  

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