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sabato, luglio 10, 2010

Agenzia per la sicurezza nucleare

Dunque:
a) l’articolo 1 della legge 60/1953 stabilisce che i membri del parlamento non possono ricoprire cariche o uffici di qualsiasi specie in enti pubblici o privati, per nomina o designazione del governo o di organi dell'amministrazione dello stato
b) l’articolo 2 della stessa legge stabilisce che i membri del parlamento non possono ricoprire cariche, né esercitare funzioni di amministratore, presidente, liquidatore, sindaco o revisore, direttore generale o centrale, consulente legale o amministrativo con prestazioni di carattere permanente, in associazioni o enti che gestiscano servizi di qualunque genere per conto dello stato o della pubblica amministrazione, o ai quali lo stato contribuisca in via ordinaria, direttamente o indirettamente
c) l’articolo 8 della legge 99/2009, comma 8, settimo periodo, stabilisce che la carica di componente dell'Agenzia per la sicurezza nucleare è incompatibile con incarichi politici elettivi, né possono essere nominati componenti coloro che abbiano interessi di qualunque natura in conflitto con le funzioni dell'Agenzia
d) il comma 13 del succitato articolo 8 stabilisce che il presidente, i membri dell'Agenzia per la sicurezza nucleare il direttore generale non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore
e) l’articolo 7 del DPCM del 27 aprile 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. n. 156 del 7 luglio 2010, comma 1, stabilisce che il Presidente ed i componenti del Consiglio direttivo dell’Agenzia per la sicurezza nucleare non possono svolgere, direttamente o indirettamente, attività professionale o di consulenza, essere amministratori di soggetti pubblici o privati, né intraprendere con gli stessi rapporti contrattuali di lavoro dipendente o ricoprire uffici pubblici elettivi o incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, o avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore

Ma …. non passano due giorni dalla pubblicazione di quest’ultimo DPCM … ed ecco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 158 del 9 luglio 2010 il Decreto-legge n. 105 dell’8 luglio 2010 che, all’articolo 3 recita:
1. In sede di prima applicazione non operano, per il presidente dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, le incompatibilità di cui all'articolo 29, comma 13, della legge 23 luglio 2009, n. 99, nonché agli articoli 1 e 2 della legge 13 febbraio 1953, n. 60, e, per i componenti dell'Agenzia diversi dal presidente, le incompatibilità di cui al predetto articolo 29, comma 13, ad esclusione di quelle concernenti incarichi politici elettivi. Resta fermo, nei casi di cui al periodo precedente, l'obbligo di non avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore.
2. All'articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8, il settimo periodo e' soppresso;
b) al comma 13, dopo le parole: «ivi compresi gli incarichi» e' inserita la seguente: «politici».


Ma chi devono nominare ????