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martedì, settembre 15, 2009

Cinquant’anni “pericolosi” 1981: ICAO

Nel luglio del 1981, a Montreal, il Consiglio dell’ICAO (l’Organizzazione Internazionale per l’Aviazione Civile) adotta l’Annesso 18 alla Convenzione di Chicago (sull’Aviazione Civile Internazionale), intitolato “The Safe Transport of Dangerous Goods by Air ".

All’Annesso 18 si affiancano le "Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air", nelle quali sono riportate (analogamente all’ADR, al RID e al Codice IMDG) le disposizioni tecniche alle quale attenersi, anch’esse naturalmente basate sulle Raccomandazioni ONU per il trasporto di merci pericolose.

Le disposizioni per il trasporto aereo sono in genere più restrittive di quelle concernenti le altre modalità di trasporto: il che appare del tutto logico.
Quello che invece non appare del tutto logico è il permanere di altre differenze fra le T.I. dell’ICAO e le altre normative intermodali e modali.
E’ vero: sono stati compiuti passi significativi verso una maggiore armonizzazione, ma c’è ancora molto da fare.
E, a questo proposito, quante e quanti di voi, che si siano trovate/i a dover gestire, magari con una certa difficoltà, le differenze di cui sopra, hanno pensato che forse sarebbe il caso di sollecitare i rappresentanti italiani al Dangerous Goods Panel (DGP) dell’ICAO ad avanzare qualche proposta di soluzione, magari rompendo finalmente quel circolo chiuso di subordinazione alle compagnie aeree che sembra caratterizzare il DGP ?