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martedì, giugno 16, 2009

Cinquant’anni “pericolosi” 1964: navigazione interna

Il 15 aprile 1964, con l’ Ordinanza del Capo dell'Ispettorato di Porto di Venezia n. 113, si richiede che i natanti della navigazione interna adibiti al trasporto di merci pericolose debbano, tra l’altro, portare: se di giorno, una bandiera rossa delle dimensioni di m. 1,00 x 0,70; se di notte, un fanale a luce rossa visibile su tutto l'arco dell'orizzonte ad una distanza di almeno 3 miglia, sistemati ambedue ad un'altezza sul bordo e in posizione tale da poter essere agevolmente scorti da qualsiasi parte.

Com’è noto la Direttiva 2008/68/CE richiede che gli stati membri adottino, anche per i trasporti nazionali, il testo dell’ADN 2009, a meno che non decidano di non applicare le disposizioni dell’allegato III, capo III.1, notificando tale decisione alla Commissione.

Fermo restando dunque che possiamo chiedere di non applicare l’ADN, quale sarà il quadro di riferimento normativo per chi trasporta merci pericolose per le vie navigabili interne ?