Raccolta differenziata rifiuti e ADR
Anche se forse non c’è mai stata una sufficiente chiarezza normativa, credo sia convinzione comune che la raccolta (e il trasporto ai siti di stoccaggio/discarica/trattamento) dei rifiuti solidi urbani non è soggetta all’ADR, anche se nei cassonetti dei rifiuti si trova di tutto (comprese merci pericolose).
Tuttavia, con l’estendersi della raccolta differenziata, può sorgere qualche problema.
Mi riferisco in particolare al fatto che, nel mio piccolo comune (ma suppongo che non sia un caso isolato), la raccolta differenziata prevede anche la raccolta (in appositi cassonetti) di contenitori etichettati “T” e/o “F”, che hanno contenuto (e che magari contengono ancora in quantità significative) materie quali: alcol denaturato, trielina, vernici, solventi, topicidi, diserbanti, ecc.
In tali casi, e ammettendo che la raccolta di tali materiali avvenga ovviamente con contenitori separati dagli altri, anche se sullo stesso veicolo, è giusto non porsi il problema se il relativo trasporto debba essere soggetto a qualche specifica disposizione di sicurezza, quali quelle previste dall’ADR ?
Anche in questo caso comunque ritengo sarebbe utile un provvedimento ministeriale che faccia chiarezza, utilizzando anche, se necessario (e come ho più volte suggerito), lo strumento della deroga alla Direttiva europea sul trasporto di merci pericolose.
Tuttavia, con l’estendersi della raccolta differenziata, può sorgere qualche problema.
Mi riferisco in particolare al fatto che, nel mio piccolo comune (ma suppongo che non sia un caso isolato), la raccolta differenziata prevede anche la raccolta (in appositi cassonetti) di contenitori etichettati “T” e/o “F”, che hanno contenuto (e che magari contengono ancora in quantità significative) materie quali: alcol denaturato, trielina, vernici, solventi, topicidi, diserbanti, ecc.
In tali casi, e ammettendo che la raccolta di tali materiali avvenga ovviamente con contenitori separati dagli altri, anche se sullo stesso veicolo, è giusto non porsi il problema se il relativo trasporto debba essere soggetto a qualche specifica disposizione di sicurezza, quali quelle previste dall’ADR ?
Anche in questo caso comunque ritengo sarebbe utile un provvedimento ministeriale che faccia chiarezza, utilizzando anche, se necessario (e come ho più volte suggerito), lo strumento della deroga alla Direttiva europea sul trasporto di merci pericolose.
2 Commenti:
Esiste gia ADR Multilateral Agreement M 172, che copre questo problema.
Ci sono anche delle deroghe nazionale, p.e. in Germania
RO-bi-DE-3
Oggetto: Trasporto di rifiuti pericolosi in colli.
Riferimento all’allegato I, capo I.1, della presente direttiva: punti da 1 a 5.
Contenuto dell’allegato della direttiva: classificazione, imballaggio e marcatura.
Contenuto della normativa nazionale: classi da 2 a 6.1, 8 e 9: i rifiuti devono essere imballati con un imballaggio interno (al momento della raccolta) e suddivisi in specifiche categorie di rifiuti (per evitare pericolose reazioni all’interno di un gruppo); utilizzo di speciali istruzioni scritte relative alle categorie di rifiuti e come lettera di spedizione; raccolta di rifiuti
domestici e di laboratorio, ecc.
Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I
S. 4350); Ausnahme 20.
Credo sia necessario affrontare questo problema; anche le pile esauste di uso comune vengono raccolte in appositi contenitori e rientrano nel progetto di raccolta differenziata , il problema è però che la sensibilità del cittadino verso questo tema ancora non ha raggiunto risultati ottimali almeno nell'Italia centrale; parlo per esperienza personale e spesso mi è capitato di vedere rifiuti pericolosi gettati nei cassonetti dei rifiuti urbani!
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