SEMPLIFICAZIONI (1)
Esenzioni parziali della sezione 1.1.3.6 dell’ADR
La sezione 1.1.3.6 consente
alcune esenzioni parziali dall’ADR quando le quantità trasportate nell’unità di
trasporto siano inferiori ai valori riportati nei paragrafi da 1.1.3.6.3 a
1.1.3.6.5.
Tenendo conto delle difficoltà
legate al rapporto fra quantitativi offerti al trasporto dal singolo speditore
e quantitativi globalmente presenti sull’unità di trasporto, di una certa
(peraltro inevitabile) arbitrarietà dei valori definiti nella tabella, di una
certa macchinosità del calcolo complessivo, vale la pena di chiedersi se
effettivamente queste esenzioni siano veramente un grosso vantaggio.
Le esenzioni infatti
riguardano: il capitolo 1.10 (security), il capitolo 5.3 (placcatura e
marcatura di veicoli, container e cisterne), la sezione 5.4.3 (istruzioni
scritte), il capitolo 7.2 (disposizioni speciali per il trasporto in colli), la
disposizione speciale CV1 (divieto di carico e scarico in area pubblica), buona
parte del capitolo 8 (in particolare: equipaggiamento di protezione individuale
e certificato di formazione professionale (CFP) del conducente) e la parte 9 (caratteristiche dei veicoli).
E, come previsto dal paragrafo
1.8.3.2, esenzione dall’obbligo della nomina del consulente.
Alcune di queste esenzioni non
sono molto rilevanti (applicare il capitolo 1.10 per le merci non ad altro
rischio non è un gran problema, così come non lo è fornire le istruzioni scritte che sono solo 4 pagine standard).
Altre invece (esenzione dal
CFP del conducente e dalla nomina del consulente) lo sono.
Per quanto riguarda in
particolare la nomina del consulente: le parziali esenzioni della sezione
1.1.3.6 comportano però che tutte le altre disposizioni (classificazione,
etichettatura, colli, imballaggi, cisterne, ecc.) si applicano.
Ha allora senso pensare di
fare a meno del consulente ?
E ha senso l’esenzione dalla
parte 9, là dove si parla di dispositivi di frenatura e limitatore di velocità (e limite di velocità)
?
Non sarebbe meglio abolire la
sezione 1.1.3.6 ?
1 Commenti:
Ritengo utile di pensare di semplificazioni. La domanda e, come di solito, dove cominciare. E per qualsiasi proposta ci sono subito le obiezioni.
Al momento, l’esenzione parziale dalle disposizioni ADR della sottosezione 1.1.3.6 e utile per piccole imprese visto il campo d’applicazione molto ristretto dell’esenzione per artigiani (sottosezione 1.1.3.1 lit. c)). L’esenzione per artigiani p.e. non e applicabile per trasporti per il loro approvvigionamento o la distribuzione esterna/interna, mentre l’approvvigionamento del cantiere e consentito. Già questo e fonte di discussioni inutili. La stessa scatola di bombolette con schiuma poliuretanica (PU) non confezionate in quantità limitate può esser trasportato senza patente ADR solo con l’esenzione della sottosezione 1.1.3.6, se viene ritirato da un magazzino esterno per l’uso alla sede impresa dell’artigiano, mentre sarebbe esento dalle disposizioni ADR per il trasporto al cantiere. Poi, l’esenzione per artigiani della sottosezione 1.1.3.1 lit. c) non richiede uno standard di sicurezza per quantità uguali come nella sottosezione 1.1.3.6.
Qualche esenzione ci vuole per il trasporto di piccole quantita di merci pericolose. Perche non ridurre la confusione e pensare di amalgamare le due esenzioni [1.1.3.6 e 1.1.3.1 lit. c)] con garanzia di uno standard minimo di sicurezza (addestramento del personale, sicurezza del carico, imballaggi omologati etc.)? Sull’altro lato si potrebbe cancellare l’obbligo del documento di trasporto per trasporti con mezzi propri e personale proprio della piccola impresa.
Cordialità
Herbert
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