TRASPORTO RIFIUTI E DOCUMENTO ADR
Come avevamo già fatto notare, il Decreto SISTRI sulla tracciabilità dei rifiuti, con relative chiavette USB, blackbox, ecc. non tiene conto dell’ADR.
Quindi, non essendoci più il Formulario di Identificazione Rifiuti, sul quale potevano essere riportate le informazioni richieste dall’ADR, bisognerà, nel caso del trasporto di rifiuti pericolosi (naturalmente pericolosi ai sensi dell’ADR !), predisporre e compilare il documento di trasporto previsto nelle sezioni 5.4.1 e 5.4.4 dell’ADR.
Ciò è confermato anche nel sito SISTRI, dove si legge:
Domanda:
Le altre informazioni che devono accompagnare il rifiuto sottoposto all’ADR possono essere inserite in qualche modo (anche come allegato) o bisogna redigere una scheda di trasporto in più?
Risposta:
Se la domanda è tesa a conoscere la necessità di compilare la scheda ADR, la risposta è affermativa.
Però “in compenso” la scheda SISTRI (che deve essere stampata dallo speditore) sostituisce la scheda di trasporto (che peraltro era già sostituita dal Formulario di Identificazione dei Rifiuti), come confermato nel sito SISTRI:
Domanda:
Data la recente equipollenza stabilita fra Formulario di identificazione dei rifiuti e scheda di trasporto, cosa accade con la black box prevista dal SISTRI?
Risposta:
L’art. 5, comma 8, del Decreto stabilisce l’equipollenza della copia cartacea della scheda SISTRI – Area Movimentazione.
Conclusione: finora a bordo del veicolo doveva esserci solo il Formulario di Identificazione; con l’entrata in vigore del SISTRI dovranno esserci: a) la black box, b) il dispositivo USB, c) la scheda SISTRI, d) il documento di trasporto ADR.
A questo punto non mi resta che citare una delle frasi introduttive contenute nell’annuncio stampa fatto pubblicare il 14 gennaio 2010 dal Ministero sui principali quotidiani nazionali:
MENO BUROCRAZIA E NESSUN COSTO PER I CITTADINI Il sistema interamente digitalizzato eliminerà una serie di procedure cartacee ormai datate, snellendo e rendendo più economico il lavoro dell’intera filiera, Senza nessun costo aggiuntivo per lo Stato e i cittadini.
Alla luce di quanto sopra (e di tutti gli altri problemi connessi al SISTRI) non posso che invitarvi a considerare quanto segue:
Su Facebook è stato creato il gruppo “SISTRI che fare?” a questo indirizzo:
http://www.facebook.com/group.php?v=app_2373072738&gid=275345896466#/group.php?gid=275345896466
Questo gruppo ha per scopo la raccolta di sottoscrizioni per richiedere la sospensione del D.M. 17 dicembre 2009, in attesa di una sua revisione alla luce dei problemi riscontrati.
Coraggio, più siamo e più abbiamo speranza di farcela!
Quindi, non essendoci più il Formulario di Identificazione Rifiuti, sul quale potevano essere riportate le informazioni richieste dall’ADR, bisognerà, nel caso del trasporto di rifiuti pericolosi (naturalmente pericolosi ai sensi dell’ADR !), predisporre e compilare il documento di trasporto previsto nelle sezioni 5.4.1 e 5.4.4 dell’ADR.
Ciò è confermato anche nel sito SISTRI, dove si legge:
Domanda:
Le altre informazioni che devono accompagnare il rifiuto sottoposto all’ADR possono essere inserite in qualche modo (anche come allegato) o bisogna redigere una scheda di trasporto in più?
Risposta:
Se la domanda è tesa a conoscere la necessità di compilare la scheda ADR, la risposta è affermativa.
Però “in compenso” la scheda SISTRI (che deve essere stampata dallo speditore) sostituisce la scheda di trasporto (che peraltro era già sostituita dal Formulario di Identificazione dei Rifiuti), come confermato nel sito SISTRI:
Domanda:
Data la recente equipollenza stabilita fra Formulario di identificazione dei rifiuti e scheda di trasporto, cosa accade con la black box prevista dal SISTRI?
Risposta:
L’art. 5, comma 8, del Decreto stabilisce l’equipollenza della copia cartacea della scheda SISTRI – Area Movimentazione.
Conclusione: finora a bordo del veicolo doveva esserci solo il Formulario di Identificazione; con l’entrata in vigore del SISTRI dovranno esserci: a) la black box, b) il dispositivo USB, c) la scheda SISTRI, d) il documento di trasporto ADR.
A questo punto non mi resta che citare una delle frasi introduttive contenute nell’annuncio stampa fatto pubblicare il 14 gennaio 2010 dal Ministero sui principali quotidiani nazionali:
MENO BUROCRAZIA E NESSUN COSTO PER I CITTADINI Il sistema interamente digitalizzato eliminerà una serie di procedure cartacee ormai datate, snellendo e rendendo più economico il lavoro dell’intera filiera, Senza nessun costo aggiuntivo per lo Stato e i cittadini.
Alla luce di quanto sopra (e di tutti gli altri problemi connessi al SISTRI) non posso che invitarvi a considerare quanto segue:
Su Facebook è stato creato il gruppo “SISTRI che fare?” a questo indirizzo:
http://www.facebook.com/group.php?v=app_2373072738&gid=275345896466#/group.php?gid=275345896466
Questo gruppo ha per scopo la raccolta di sottoscrizioni per richiedere la sospensione del D.M. 17 dicembre 2009, in attesa di una sua revisione alla luce dei problemi riscontrati.
Coraggio, più siamo e più abbiamo speranza di farcela!
1 Commenti:
imparato molto
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