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martedì, settembre 12, 2006

ANCORA SUGLI OLI USATI

Prendendo spunto da un recente commento, ritorno su una questione della quale abbiamo già discusso: la classificazione degli oli usati.
E vi torno per farvi una domanda: al di là di tutte le discussioni in merito alla loro classificazione come materie inquinanti per l’ambiente o meno, è veramente così “proibitivo” classificarli sempre cautelativamente come UN 3082 ?
Tenendo anche conto che, se sul veicolo ci sono meno di 1000 litri, NON È NECESSARIO:
- adottare provvedimenti per la “security”
- etichettare i veicoli
- preparare le istruzioni scritte
- disporre di conducenti col CFP
- adottare provvedimenti per la sorveglianza dei veicoli
- utilizzare veicoli approvati ?
E tenendo conto che comunque un documento deve esserci sempre, trattandosi di rifiuti ?
E tenendo conto che, per piccoli quantitativi (5 litri), si è addirittura in esenzione totale, salvo il marchio previsto per le quantità limitate ?

Resta aperta (come è stato sottolineato in precedenti interventi) la questione di come adempiere alla disposizione del 3.1.2.8.1.2 dell’ADR (indicare i due componenti “più pericolosi”).
A questo proposito, che ne dite di interpretare la disposizione del 3.1.2.8.1, che richiede di indicare il nome tecnico, nel seguente modo: la designazione ufficiale di trasporto deve essere completata dalla dizione “contiene oli usati” ?

4 Commenti:

Anonymous Anonimo ha detto...

A) VOLARE BASSO
In linea di principio non si evidenziano particolari problematiche, salvo la “forzatura” della dizione “contiene oli usati”. Andrebbe precisato però, che con riferimento agli aspetti “esentati” citati, alcuni valgono solo per il trasporto in colli e non in cisterna (uno dei due tipici modi di smaltimento/conferimento del rifiuto)
B) VOLARE ALTO
La proposta potrebbe/dovrebbe essere condivisa con gli enti competenti italiani, e perché no con quelli europei. Ad esempio potrebbe essere modificata la disposizione 274 in maniera acconcia per il caso in esame. Chi più dell’ing. Benassai è indicato per tale ardua impresa ?
C) VOLARE MOLTO ALTO
Considerando che il tema di identificare correttamente i rifiuti si presenta non solo per gli oli esausti ma anche per altri, perché non creare all’interno dell’ADR/RID una parte specifica per definire/catalogare TUTTI i rifiuti, visto che i codici CER sono europei ? Magari creando nuovi Numeri ONU specifici ovvero creando una linea guida intepretativa (simile a quanto previsto in 2.2.9.1.10 per le frasi R50, R51, R53) con riferimento per esempio ai codici H dei rifiuti…
Ing. Benassai, a Lei l’ulteriore arduo compito di sviluppare/proporre qualcosa…

FP

22 settembre, 2006 13:55  
Blogger Sergio Benassai ha detto...

Rispondo molto volentieri a quest’ultimo commento.

A) volare basso e B) volare alto: credo che alla fine le due opzioni siano abbastanza simili; e forse la soluzione potrebbe essere quella di modificare il 3.1.2.8.1.2

C) volare molto alto: se ne sta già discutendo in ambito ADR/RID/ADN. Leggete in proposito la Newsletter 32 di Orange Project (www.orangeproject.it) e il relativo documento (o ancora meglio leggete gli originali sul sito dell’ONU, nella sezione dedicata ad ADR/RID/ADN, documento informale 15 dell’ultima sessione)

Quanto agli ardui compiti che mi attenderebbero, ho una notizia per il Blog: con la riunione di dicembre 2006 concluderò la mia partecipazione alle riunioni internazionali. Ma ne riparleremo.

22 settembre, 2006 14:26  
Anonymous Anonimo ha detto...

Classificare tutti i rifiuti mi pare un'impresa ardua, che richiederebbe probabilmente un'altra tabella A, forse ancora più ampia.
L'abbinamento CER/classificazione ADR mi pare anch'esso difficile, considerando l'alto numero di definizioni del tipo "Rifiuti xxx, contenenti sostanze pericolose", dove le sostanze possono essere le più diverse, quindi con pericoli diversi, e in concentrazioni (rif. ai codici H)non armonizzate con quanto contenuto nell'ADR per la classificazione di composti e miscele.
Forse si potrebbe cominciare a dare indicazioni precise per quei casi la cui incertezza è da lungo tempo discussa.

29 settembre, 2006 22:24  
Anonymous Anonimo ha detto...

No, non è proibitivo classificarli col 3082, che anzi, è per quel che mi risulta, è la classificazione più utilizzata. Il tema dovrebbe essere affrontato anche da Consorzio degli oli usati, che ha in proposito un'opinione ma sarebbe ora che la rendesse ufficiale e condivisa dagli Enti competenti. Concordo con riccardo v. Parlando ancora di rifiuti e tenendo conto della procedura di classificazione proposta nel documento informale INF 15, la trovo interessante: va sicuramente approfondita. Gli esempi però non calzano: ad esempio perchè un rifiuto che contiene solfato di piombo dovrebbe essere corrosivo (guardare la classificazione ed etichettatura ufficiale del 29° adeguamento) forse il rifiuto contiene altre cose? Così anche altri. In breve ho l'impressione, anche per altri motivi, che si occupino di rifiuti soggetti molto competenti di ADR ma meno esperti di gestione dei rifiuti. Ed infatti la proposta "volare in alto" a mio avviso improponibile proprio perchè è assolutamente sbagliato fondarla sui codici CER, cosi come la corrispondenza con le H che è solo parziale: sappiamo quanti danni abbiano già fatto i manuali che associano ai CER la classificazione ADR. Inoltre con la definizione di rifiuto attualmente vigente in Europa è impossibile fare tabelle (ed anche cataloghi di rifiuti!!!). L'approccio deve essere diverso (fondato sulle caratteristiche chimico-fisiche i ogni rifiuto, prescindendo dal CER)e sicuramente per alcune tipologie dovrebbero essere sviluppate delle deroghe parziali o delle modalità di applicazione della norma condivise promosse sostenute dalle associazioni di categoria.

02 ottobre, 2006 16:02  

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