Promemoria per Governo e Parlamento (1)
Modificare il DM 406/98 non richiedendo più la verifica dell’idoneità
dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare. In
alternativa prevedere che tale idoneità sia attestata, a mezzo di perizia
giurata, dal responsabile tecnico.
Giustificazione: non si capisce perché ci debba essere
un’attestazione per i veicoli che trasportano rifiuti, quando essa non è
richiesta per i veicoli che trasportano merci pericolose (è richiesta solo per
esplosivi e certi trasporti in cisterna); e comunque un responsabile tecnico
forse ne capisce più di un biologo
4 Commenti:
Gent.mo Benassai, per una volta la sua considerazione non mi trova d'accordo. E' vero che le perizie possono farle anche i biologi (anche se i più a farle sono gli ingegneri) ma è anche vero che che il ruolo di Responsabile Tecnico potrebbe essere ricoperto anche da un laureato in filosofia senza alcuna esperienza di settore. Non per difendere a spada tratta la categoria degli ingnegneri, ma mi sembra più sensato che l'idoneità tecnica sia attesta da un ingegnere (o comunque da un tecnico del settore) piuttosto che da un filosofo!
Se non sbaglio il Responsabile tecnico deve dimostrare di un adeguato titolo di studio , avere sufficienti conoscenze del settore, aver seguito un corso di formazione.
Ma la mia proposta iniziale è comunque quella di NON richiedere la verifica del veicolo, visto che non è richi9esta neppure dall'ADR per le merci pericolose
Il responsabile tecnico per bassi tonnellaggi può avere una qualsiasi laurea senza alcuna esperienza.
Per quel che concerne la verifica dei veicoli per il trasporto dei rifiuti, chiaramente non mi trova d'accordo.
Comunque la ringrazio per avermi prontamente risposto
La discussione è interessante e ringrazio per lo spunto.
Nemmeno io sono d'accordo.
Modificare il DM 406/98 non richiedendo più la perizia non mi pare una buona idea.
Se il giudizio di idoneità dei veicoli fosse lasciato al solo legale rappresentante dell'impresa richiedente l'iscrizione all'Albo, si rischierebbe - temo - di avere un'infinità di veicoli autorizzati al trasporto di rifiuti, e dunque circolanti, pur in realtà inidonei al trasporto di rifiuti.
Credo che se oggi fosse fatta una verifica sui veicoli autorizzati per il solo trasporto ex art. 212 c. 8 D.Lgs. 152/06, per i quali non è richiesta la perizia, si scoprirebbe che tante attestazioni di idoneità firmate dai legali rappresentanti sono state rilasciate, come minimo, senza troppa attenzione.
Credo però sarebbe opportuno, questo sì, rivedere i casi in cui la perizia è dovuta, semplificando la situazione almeno per alcune fattispecie (per esempio, tra le tante, un autoveicolo nuovo per uso specifico trasporto di veicoli a fine vita potrebbe essere giudicato idoneo al trasporto di rifiuti cer 16.01.04* senza bisogno di perizia).
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