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martedì, giugno 12, 2012

Promemoria per Governo e Parlamento (1)


Modificare il DM 406/98 non richiedendo più la verifica dell’idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare. In alternativa prevedere che tale idoneità sia attestata, a mezzo di perizia giurata, dal responsabile tecnico.

Giustificazione: non si capisce perché ci debba essere un’attestazione per i veicoli che trasportano rifiuti, quando essa non è richiesta per i veicoli che trasportano merci pericolose (è richiesta solo per esplosivi e certi trasporti in cisterna); e comunque un responsabile tecnico forse ne capisce più di un biologo

4 Commenti:

Anonymous Anonimo ha detto...

Gent.mo Benassai, per una volta la sua considerazione non mi trova d'accordo. E' vero che le perizie possono farle anche i biologi (anche se i più a farle sono gli ingegneri) ma è anche vero che che il ruolo di Responsabile Tecnico potrebbe essere ricoperto anche da un laureato in filosofia senza alcuna esperienza di settore. Non per difendere a spada tratta la categoria degli ingnegneri, ma mi sembra più sensato che l'idoneità tecnica sia attesta da un ingegnere (o comunque da un tecnico del settore) piuttosto che da un filosofo!

12 giugno, 2012 16:13  
Blogger Sergio Benassai ha detto...

Se non sbaglio il Responsabile tecnico deve dimostrare di un adeguato titolo di studio , avere sufficienti conoscenze del settore, aver seguito un corso di formazione.
Ma la mia proposta iniziale è comunque quella di NON richiedere la verifica del veicolo, visto che non è richi9esta neppure dall'ADR per le merci pericolose

12 giugno, 2012 18:44  
Anonymous Anonimo ha detto...

Il responsabile tecnico per bassi tonnellaggi può avere una qualsiasi laurea senza alcuna esperienza.
Per quel che concerne la verifica dei veicoli per il trasporto dei rifiuti, chiaramente non mi trova d'accordo.
Comunque la ringrazio per avermi prontamente risposto

12 giugno, 2012 18:58  
Anonymous Fulvio Cavinato ha detto...

La discussione è interessante e ringrazio per lo spunto.
Nemmeno io sono d'accordo.
Modificare il DM 406/98 non richiedendo più la perizia non mi pare una buona idea.
Se il giudizio di idoneità dei veicoli fosse lasciato al solo legale rappresentante dell'impresa richiedente l'iscrizione all'Albo, si rischierebbe - temo - di avere un'infinità di veicoli autorizzati al trasporto di rifiuti, e dunque circolanti, pur in realtà inidonei al trasporto di rifiuti.
Credo che se oggi fosse fatta una verifica sui veicoli autorizzati per il solo trasporto ex art. 212 c. 8 D.Lgs. 152/06, per i quali non è richiesta la perizia, si scoprirebbe che tante attestazioni di idoneità firmate dai legali rappresentanti sono state rilasciate, come minimo, senza troppa attenzione.
Credo però sarebbe opportuno, questo sì, rivedere i casi in cui la perizia è dovuta, semplificando la situazione almeno per alcune fattispecie (per esempio, tra le tante, un autoveicolo nuovo per uso specifico trasporto di veicoli a fine vita potrebbe essere giudicato idoneo al trasporto di rifiuti cer 16.01.04* senza bisogno di perizia).

14 giugno, 2012 14:50  

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